Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e dei Periti

Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio

CONSULTA L'ALBO NAZIONALE CTU E PERITI

Cos’è

Il Consulente Tecnico d’Ufficio  e il Perito sono ausiliari del giudice al quale forniscono, su richiesta ed  indicazione del giudice stesso, le informazioni di carattere tecnico o specialistico di cui necessitano ai fini della decisione di un procedimento giudiziario,  rispettivamente in materia civile e penale.

Coloro che, in possesso di particolari competenze professionali o tecniche, vogliano svolgere l’attività di consulente tecnico del giudice e/o di perito devono presentare  apposita domanda di iscrizione all’ Albo tenuto presso il Tribunale nella cui circoscrizione si ha la residenza ovvero il domicilio professionale.

L’Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e le decisioni relative all’iscrizione  o alla cancellazione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e del quale fanno parte il Procuratore della Repubblica, il rappresentante dell’Ordine professionale ovvero della Camera di Commercio. Il Presidente e il Comitato così composto esercitano altresì l’attività di vigilanza sugli iscritti all’Albo e possono promuovere procedimenti disciplinari nei confronti di coloro che non abbiano adempiuto agli obblighi assunti.

E’ possibile essere iscritti all’ Albo tenuto presso un solo Tribunale.

Normativa

  • Art. 61 Codice di Procedura Civile
  • Artt. 13 e segg. disp.att. Codice di Procedura Civile così come modificato dal Dlgs. 149 /2022
  • Art. 67 disp.att. Codice di Procedura Penale (per i periti in materia penale)
  • Art. 7 D.M. n. 44 del 21-02-2011- Processo Civile telematico
  • DM 109/2023(Albo Nazionale CTU)

 

Chi può richiederla: requisiti

Per richiedere l’iscrizione all’Albo dei C.T.U. o dei Periti tenuto dal Tribunale di Lecco è necessario:

- avere una competenza tecnica in una determinata materia;

- avere una condotta morale e politica specchiata;

- avere la residenza o il domicilio professionale nel Circondario del Tribunale di Lecco;

- essere iscritto da almeno 5 anni ad un ordine professionale ovvero, per coloro che appartengano a categorie non organizzate in ordini o collegi professionali, all’Elenco dei Periti e degli Esperti tenuto dalla locale Camera di Commercio.

Il richiedente  che intenda iscriversi sia all’Albo dei Consulenti Tecnici (settore civile) che all’Albo dei Periti (settore penale) deve presentare due distinte domande con relativi allegati.

Nell’ambito del medesimo Albo l’aspirante può essere iscritto in più categorie o settori di specializzazione, se in possesso dei requisiti richiesti.

 

Come

Le  domande d’iscrizione all’Albo possono essere presentate sul portale tra il 1° marzo ed il 30 aprile e tra il 1° settembre ed il 31 ottobre di ciascun anno.

Solo per i Periti già iscritti all'Albo è stato prorogato il termine per la presentazione online fino al 2 giugno 2024. Successivamente a tale data, sarà possibile depositare solo  domande di nuova iscrizione.

Per la richiesta di iscrizione sia all’albo dei CTU che  all’albo dei Periti vanno compilate due pratiche distinte sul portale dell’ Albo nazionale CTU  e Periti.

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.M. 109/2023 il Comitato verifica la veridicità delle dichiarazioni, e a tal fine procede ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci è motivo di rigetto della domanda di iscrizione. 

I Consulenti Tecnici d’Ufficio sono tenuti ad iscriversi al Registro Generale degli Indirizzi elettronici (Reginde) per poter procedere alla consultazione e al deposito in via telematica di atti, istanze e relazioni scritte relativi al processo in cui hanno assunto la veste di ausiliari del giudice.

L’iscrizione al Reginde dovrà essere curata esclusivamente dal professionista interessato con le modalità indicate sul sito del Ministero della Giustizia alla pagina Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

Come si svolge il procedimento

Le domande di iscrizione all’Albo dei CTU e all’Albo dei periti vengono esaminate, anche alla luce delle informazioni acquisite dalla cancelleria,  nel corso di una riunione del Comitato per la tenuta dell’Albo, che si tiene normalmente due volte all’anno.

Il Comitato, qualora ritenga sussistenti i requisiti professionali e morali necessari, delibera la iscrizione all’Albo del richiedente; in caso contrario rigetta la domanda ovvero ne sospende la valutazione in attesa di acquisire ulteriori informazioni o di effettuare ulteriori verifiche. Nella stessa sede vengono altresì deliberate le cancellazioni dall’albo eventualmente richieste oppure conseguenti all’accertamento della perdita dei requisiti.

Nota Bene per i CTU

La comunicazione della nomina in un procedimento da parte del giudice-  con la conseguente convocazione per un’udienza nella quale il CTU / Perito nominato dovrà rendere il prescritto giuramento - sarà effettuata dalla competente cancelleria solo ed esclusivamente tramite posta elettronica certificata P.E.C. (art.16 D.L. 179/2012 conv. con la L. 221/2012). Le successive comunicazioni che dovessero rendersi necessarie (richieste del CTU, deposito perizie, richieste di proroghe, differimenti udienze, liquidazioni, etc) dovranno essere effettuate tramite piattaforma telematica.

Gli iscritti all’Albo dei CTU  e all’Albo dei Periti sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei propri dati nonché, ovviamente, la cessazione dell’attività o l’iscrizione ad altro Albo, tramite PEC all’indirizzo: prot.tribunale.lecco@giustiziacert.it .