Ammortamento della cambiale – (artt. 89 e ss. r.d. 14/12/1933, n. 1669)

COS’E’

L’ammortamento di una cambiale è la procedura volta a privare di validità verso terzi il titolo sottratto, smarrito o distrutto assicurandone il pagamento al proprietario dello stesso.

SOGGETTI LEGITTIMATI

Può richiederlo il portatore della cambiale.

PROCEDURA

Occorre farne denuncia al trattario (colui che riceve l’ordine di pagare) e chiedere l’ammortamento del titolo con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui la cambiale è pagabile.

II ricorso deve indicare i requisiti della cambiale e, se si tratta di cambiale in bianco, quelli sufficienti per identificarla.

Premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, il presidente del Tribunale, con decreto, pronuncia, nel più breve tempo possibile, l’ammortamento e ne autorizza il pagamento:

  • se la cambiale è scaduta o è a vista, dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale;
  • se non è ancora scaduta, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, se questa sia successiva alla detta pubblicazione, purchè nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.

Il decreto di ammortamento deve essere notificato dal ricorrente al trattario e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Nonostante la denuncia, il pagamento della cambiale al detentore prima della notifica del decreto, libera il debitore.

Durante il suddetto termine, il ricorrente può esercitare tutti gli atti volti alla conservazione dei suoi diritti; se la cambiale è pagabile a vista oppure scaduta il ricorrente può esigerne il pagamento su cauzione oppure il deposito giudiziario della somma.

Con l’ammortamento si estingue ogni diritto derivante dalla cambiale ammortizzata: tuttavia non vengono pregiudicate le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l’ammortamento.

Il detentore può proporre opposizione al decreto con citazione che deve essere notificata al ricorrente e al trattario. Se non viene proposta opposizione o essa viene rigettata con sentenza definitiva, la cambiale perde ogni efficacia.

Colui che ha ottenuto l’ammortamento può, presentando il relativo decreto e un certificato del cancelliere del Tribunale comprovante la non interposta opposizione o la sentenza definitiva di rigetto di essa (sentenza che non accoglie l’opposizione), esigere il pagamento oppure, trattandosi di cambiale in bianco o non ancora scaduta , un duplicato.