Attribuzione cognome paterno (art. 262 c.c)

Cos’è/cosa serve

E’ una procedura che serve ad attribuire al figlio minore, la cui paternità sia stata riconosciuta (o accertata giudizialmente) successivamente a quella della madre, il cognome paterno.
Infatti se il riconoscimento del figlio naturale è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, al figlio viene attribuito automaticamente il cognome del padre.
Se invece il figlio naturale viene riconosciuto dai due genitori in momenti diversi, assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo.
Qualora la filiazione nei confronti del padre venga riconosciuta (ovvero giudizialmente accertata) successivamente al riconoscimento da parte della madre, è comunque possibile attribuire il cognome paterno al figlio sostituendolo, anteponendolo ovvero posponendolo a quello materno;
In questo caso, se il figlio è ancora minorenne, i genitori devono presentare ricorso al Tribunale
competente, che, valutato l’interesse del minore, deciderà circa l'assunzione del cognome del padre, previo ascolto dei genitori e del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, “ove capace di discernimento”.
Se, al contrario, è maggiorenne, il figlio effettua la propria scelta dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita (art. 33 DPR 396/2000).
La stessa disciplina si applica anche se la filiazione nei confronti del genitore sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile

Normativa

- Art. 262 codice civile

Chi può richiederla

I genitori (o il genitore) del minore.

Come si svolge il procedimento

I genitori (o il genitore che vi abbia interesse) devono depositare apposita istanza (v. infra modulistica ), unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e alla documentazione necessaria, nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale.
La cancelleria iscrive a ruolo il procedimento e rilascia il relativo numero attraverso il quale l’utente, collegandosi al Portale Telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica dei registri), può seguire l’iter del procedimento.
A seguito del deposito del ricorso in cancelleria, il Giudice fissa normalmente un’udienza per sentire i genitori del minore (e il minore stesso se sussistano i presupposti) e, qualora ritenga l’attribuzione del cognome rispondente all’interesse del minore, accoglie la domanda.
Emesso il provvedimento, i genitori dovranno poi richiedere una copia conforme dello stesso presso la cancelleria della volontaria giurisdizione da consegnare all’Ufficiale di Stato Civile

Cosa serve