Successioni
Cos'è
Al momento della morte di una persona si apre la sua successione (art.456 cod.civ.), la quale può essere testamentaria (qualora il defunto abbia disposto delle sue ultime volontà con testamento) oppure legittima (qualora, mancando in tutto o in parte un testamento, l’eredità si devolva per legge).
In caso di successione legittima, chiamati all’eredità sono il coniuge, i discendenti (legittimi, naturali, adottivi), gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti entro il sesto grado e, in mancanza, lo Stato. Il coniuge e i parenti di grado più vicino escludono quelli di grado più lontano. Il codice civile (artt.565 e segg. c.c.) stabilisce poi se e quando detti chiamati concorrano tra loro e la quota spettante a ciascuno. Nella successione legittima opera poi l’istituto della rappresentazione, la quale fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare l’eredità. La rappresentazione ha luogo a favore dei discendenti dei figli del defunto e dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del medesimo. La rappresentazione opera anche nella successione testamentaria ma solo quando il testatore non abbia provveduto alla nomina di un “sostituto” e sempre che non si tratti di diritti di natura personale. La successione testamentaria non può ledere i diritti successori che la legge riconosce a favore dei c.d. legittimari (coniuge, figli legittimi e naturali, ascendenti legittimi: art. 536 c.c.), ai quali, quindi, spetta una quota dell’eredità a prescindere dalla volontà del de cuius. Pertanto, il soggetto che decida di fare testamento può disporre liberamente dei suoi beni solo per la quota c.d. disponibile (variabile in relazione alla qualità e al numero dei legittimari): nel caso di lesione della quota c.d. di “legittima”, gli aventi diritto (ossia i legittimari) potranno chiedere la c.d. riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate in vita dal de cuius eccedenti la quota disponibile ed essere reintegrati così nei loro diritti.
Sia gli eredi legittimi che quelli testamentari possono accettare puramente e semplicemente l’eredità, rinunziare ad essa oppure accettare con beneficio di inventario (artt. 470-527 c.c). I minori e i soggetti sottoposti a tutela o curatela possono accettare l’eredità – previa autorizzazione del Giudice Tutelare – solo con beneficio di inventario; con la stessa modalità possono accettare l’eredità anche le associazioni e gli enti, pur se non riconosciuti (con l’esclusione delle società). Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni, ma chiunque vi abbia interesse può chiedere al giudice competente la fissazione di un termine (art. 481 c.c.) entro il quale il chiamato all’eredità deve dichiarare se accetta o rinunzia all’eredità.
L’accettazione pura e semplice
L’accettazione pura e semplice può essere espressa - quando, con atto pubblico o con scrittura privata, il chiamato all’eredità dichiari di accettarla o assume il nome di erede - oppure tacita - quando il chiamato compia un atto che presuppone la sua qualità di erede. La dichiarazione di accettazione non può essere sottoposta a termini o condizioni e non può essere parziale.
Con l’accettazione pura e semplice l’erede subentra in tutti i rapporti, sia attivi che passivi, facenti capo al de cuius ed è tenuto perciò a pagare i debiti ereditari anche quando superino il valore dei beni ereditati.
L’accettazione con beneficio di inventario
L’accettazione con beneficio di inventario ha invece lo scopo di evitare la confusione dei due patrimoni, che restano perciò separati: l’effetto più importante è che l’erede risponderà dei debiti ereditari e dei legati solo nei limiti dell’attivo ereditario. La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario dei beni alla cui redazione provvede un notaio o un cancelliere nominato dal tribunale
(v. sezione dedicata). Se però il chiamato è nel possesso dei beni ereditari l’inventario va fatto nel termine di tre mesi dall’avvenuta accettazione o dalla notizia della devoluzione dell’eredità. Trascorso tale termine il chiamato è considerato erede puro e semplice (art.485 c.c.).
La rinunzia
E’ possibile rinunziare all’eredità entro lo stesso termine decennale di prescrizione del diritto di accettare. Tuttavia, poiché il possesso di beni ereditari o il compimento di atti di pertinenza dell’erede (esempio riscossione dei crediti, pagamento di debiti, godimento di beni ereditari etc) implica accettazione (tacita) dell’eredità, non può più rinunziare chi abbia precedentemente compiuto uno di detti atti. La rinunzia all’eredità può essere revocata se il diritto di accettare l’eredità non si sia prescritto e se l’eredità non sia stata accettata da altri chiamati.
La rinunzia e l’accettazione con beneficio di inventario sono necessariamente espresse: le relative dichiarazioni possono essere rese davanti ad un notaio o ad un cancelliere del Tribunale competente che raccoglierà e verbalizzerà la dichiarazione e la inserirà nel registro delle successioni del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
L’accettazione (con beneficio di inventario) o la rinunzia nell’interesse di minori, interdetti, inabilitati o soggetti che beneficiano dell’amministrazione di sostegno devono essere preventivamente autorizzate dal Giudice Tutelare (v.modulistica nelle relative sezioni)
L’eredità giacente
Quando il o i chiamati all’eredità non sono noti o comunque non hanno ancora accettato l’eredità e non sono nel possesso di beni ereditari, può essere nominato, su istanza di chiunque vi abbia interesse o anche di ufficio, un curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.) il quale provvede all’inventario dell’eredità, alla gestione del patrimonio ereditario, a promuovere ed esercitare le ragioni dell’eredità e, previa autorizzazione del Tribunale, anche al pagamento dei debiti ereditari e dei legati. Il curatore resta in carica sino a quando gli eredi non abbiano accettato.
L’esecutore testamentario
Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari (art. 700 c.c..) che avranno il compito di curare l’ esecuzione alle disposizioni di ultima volontà del testatore. Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni. Possono essere nominati anche un erede o un legatario.
L’esecutore testamentario amministra come un buon padre di famiglia i beni ereditari, dei quali prende possesso per un periodo non superiore ad un anno decorrente dalla data di accettazione, salvo che il Tribunale non ne prolunghi la durata per un altro anno. Egli può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio ereditario che si dovessero rendere utili o necessari e, previa autorizzazione del Tribunale sentiti gli eredi, può altresì procedere alla vendita dei beni ereditari. Deve consegnare all’erede che ne faccia richiesta i beni dell’eredità che non siano necessari all’esercizio del suo ufficio e deve rendere il conto della gestione al termine della stessa nonché, qualora si prolunghi, spirato l’anno dalla morte del testatore. Egli è tenuto al risarcimento dei danni nei confronti degli eredi e dei legatari in caso di colpa. L’Ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito ma il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità. L’esecutore testamentario deve accettare o rinunziare alla carica con dichiarazione da farsi avanti il cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
Normativa
Artt. 456 - 768 c.c.
Competenza
E’ competente il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione ossia quello dell’ultimo domicilio del defunto
Rinunzia ed accettazione con beneficio di inventario rese davanti al cancelliere: come si svolge
La verbalizzazione della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario e della rinunzia all’eredità si effettuano solo su appuntamento da prenotare online al link presente sulla HOMEPAGE, selezionando cancelleria Volontaria Giurisdizione (oppure qui).
Due giorni prima della data fissata l’utente dovrà anticipare all'indirizzo mail volontaria.tribunale.lecco@giustizia.it il file in formato word già compilato e completo di tutte le indicazioni
(v. modulistica). Il mancato invio del file comporterà la cancellazione dell’appuntamento. La cancelleria provvede all’iscrizione della dichiarazione nel registro delle successioni e rilascia il relativo numero. La copia del verbale potrà essere rilasciata una volta completate le formalità della registrazione (da verificare tramite l'app Giustizia Civile) previa richiesta da inviarsi via mail a : ufficiocopieareacivile1.tribunale.lecco@giustizia.it .
Accettazione e rinunzia alla carica di esecutore testamentario: come si svolge
La verbalizzazione della dichiarazione di accettazione o di rinunzia alla carica di esecutore testamentario si effettua solo su appuntamento da prenotare online al link presente sulla HOMEPAGE, selezionando cancelleria Volontaria Giurisdizione (oppure qui).
Due giorni prima della data fissata l’utente dovrà anticipare all'indirizzo mail volontaria.tribunale.lecco@giustizia.it il file in formato word già compilato e completo di tutte le indicazioni
(v. modulistica). Il mancato invio del file comporterà la cancellazione dell’appuntamento. La cancelleria provvede all’iscrizione della dichiarazione nel registro delle successioni e rilascia il relativo numero. La copia del verbale potrà essere rilasciata una volta completate le formalità della registrazione per la sola accettazione (da verificare tramite l'app Giustizia Civile) previa richiesta da inviarsi via mail a : ufficiocopieareacivile1.tribunale.lecco@giustizia.it .
Cosa serve
Il giorno e l’ora concordati l’utente dovrà presentarsi personalmente in cancelleria con copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del o dei comparenti e del defunto, certificato di morte e:
Per l’accettazione con beneficio di inventario:
- n.2 marche da €. 16,00
- diritti di cancelleria da €. 11,80 ( da pagare tramite PagoPA)
- F 24 per l'importo di €.294,00 per spese trascrizione (il relativo pagamento va però effettuato dopo la dichiarazione)
- F 24 per l'importo di €. 200,00 per spese di registrazione (il pagamento può essere effettuato anche prima della dichiarazione)
Per la rinunzia all’eredità
- n.1 marca da €. 16,00
- F 24 per l’importo di €.200,00 (il relativo pagamento può essere effettuato anche prima della dichiarazione)
Per l’accettazione o la rinunzia alla carica di esecutore testamentario:
- copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento
- n.1 marca da €.16,00
- e, per la sola accettazione della carica di esecutore testamentario, F24 per l’importo di €.200,00 (il relativo versamento può essere effettuato anche prima della dichiarazione)
Modulistica
- RINUNCIA EREDITA'
- RINUNZIA EREDITA' PER MINORI
- RINUNCIA EREDITA' CON RAPPRESENTAZIONE
- ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO
- ACCETTAZIONE CON B.I. PER MINORI-TUTELATI-ADS-
- ACCETTAZIONE ESECUTORE TESTAMENTARIO
- RINUNCIA ESECUTORE TESTAMENTARIO
- F24 REGISTRAZIONE
- F 24 TRASCRIZIONE ACCETTAZIONE BENEFICIO DI INVENTARIO