Atti riguardanti i minori sottoposti a responsabilità genitoriale

Cosa sono

Entrambi i genitori, o il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano ex lege i figli minori o nascituri.  Essi pertanto possono compiere liberamente, ossia senza bisogno di alcuna autorizzazione, atti ed attività necessari alla cura ed educazione dei figli stessi (c.d. ordinaria amministrazione).

Vi sono tuttavia atti (c.d. eccedenti l’ordinaria amministrazione) per il cui compimento il legislatore, a tutela degli interessi patrimoniali del figlio minore, ha previsto che i genitori debbano richiedere preventivamente l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Il Giudice Tutelare autorizza l’atto se valuta che esso risponda all’interesse del figlio, sia cioè necessario o  utile per il minore o il nascituro: gli atti che necessitano di tale autorizzazione sono quelli elencati nell’art. 320 c.c. . In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per vendere o ipotecare beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità, accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni o compromessi, riscuotere capitali.  Nel caso in cui sussista un conflitto di interessi, attuale o potenziale, tra il minore e uno dei genitori esercenti la responsabilità su di esso,  il figlio minore sarà rappresentato dall’altro genitore; se il conflitto sussiste tra il figlio ed entrambi i genitori (o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità) ovvero tra più figli minori soggetti alla stessa responsabilità genitoriale occorre richiedere preventivamente al Tribunale la nomina di un curatore speciale, il quale curerà gli interessi del minore in conflitto e richiederà le opportune autorizzazioni al compimento degli atti.

Il Giudice Tutelare, nell’autorizzare l’atto, determina altresì le modalità di impiego delle  somme eventualmente ricavate. Attenzione: nel caso di vendita di beni ereditari pervenuti al minore in successione e per i quali non si sia ancora conclusa la procedura di accettazione con beneficio di inventario (per esempio non siano ancora stati liquidati tutti i debiti), l’autorizzazione alla vendita del bene va richiesta non al Giudice Tutelare, ma al Tribunale (del luogo di apertura della successione) che provvede in Camera di Consiglio su  parere del Giudice Tutelare.

Normativa di riferimento

Art.320 c.c.

Art. 747 cpc

Chi può richiergli

I genitori congiuntamente o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale

Cosa serve

Nota di iscrizione a ruolo

Ricorso con relativi allegati (v.  modulistica)

Per le  richieste di autorizzazioni alla vendita di beni ereditari sono dovuti diritti di cancelleria per €. 27,00 (da pagare con PagoPA).

Come si svolge il procedimento

Occorre proporre un ricorso al Giudice Tutelare competente (che è quello del luogo in cui il minore ha la sede principale dei suoi affari ed interessi) oppure,  nel caso di vendita di beni ereditari,  al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, spiegando le ragioni che rendono l’atto necessario, utile o conveniente per il minore.

Il ricorso va depositato presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, prenotando l'accesso  online al link presente sulla HOMEPAGE, selezionando cancelleria Volontaria Giurisdizione (oppure qui), la quale rilascerà il numero di iscrizione a ruolo del procedimento.
E’ possibile seguire lo stato del proprio procedimento scaricando l' app Giustizia Civile dal proprio store,  inserendo il numero di iscrizione a ruolo del fascicolo, consegnato dalla cancelleria al momento del deposito dell’istanza, seguendo il percorso : Corte d'Appello di Milano-Tribunale di Lecco-Volontaria Giurisdizione-N° R.G. Procedimento.

Una volta verificato che il provvedimento sia stato reso, il ricorrente potrà richiedere la copia del verbale scrivendo a : ufficiocopieareacivile1.tribunale.lecco@giustizia.it .