Autorizzazione rilascio documenti per espatrio

Cos'è

Il genitore di figlio minorenne,  qualora intenda richiedere, per se medesimo o per il figlio minore, il rilascio del Passaporto ovvero della Carta d’Identità valida per l’espatrio, deve presentare all’Autorità preposta (rispettivamente Questura e Comune) anche l’assenso scritto dell’altro genitore, a prescindere dalla circostanza che si tratti di figli  nati da coniugi o da coppia di fatto o che sia in atto separazione o divorzio.

E’,  pertanto,  necessario  inviare all’altro genitore,  tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la modulistica rilasciata dall’Autorità preposta o comunque  invitare l’altro genitore a presentarsi presso detta Autorità per dichiarare il  proprio assenso.

Qualora il genitore interpellato rifiuti (espressamente o tacitamente) o comunque non ottemperi alla richiesta di assenso oppure  nell’ipotesi  in cui,  per qualche  grave ragione, non sia opportuno interpellare l’altro genitore o questi risulti irreperibile, è possibile rivolgersi al Giudice Tutelare per ottenere il nulla osta per il rilascio del documento valido per l’espatrio.

Normativa

art. 3 lett. A e B legge 1185/1967 e successive modifiche

Chi può chiederla

Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore.

Come si svolge il procedimento

Occorre presentare una domanda (v. modulistica infra) al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.  In caso di minore affidato ai Servizi Sociali, la domanda  deve essere proposta dal Comune affidatario.

Alla domanda va allegata l’autocertificazione dello stato di famiglia e l’eventuale sentenza di separazione (ovvero il ricorso per separazione consensuale omologato) o di divorzio e/o l’eventuale provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni o dal Tribunale ordinario avente ad oggetto la regolamentazione dell’affidamento del figlio naturale (in ogni caso, con traduzione giurata se si tratta di provvedimento emesso da Autorità straniera).

Attenzione: il genitore ricorrente dovrà provare di aver inutilmente  richiesto l’assenso all’altro genitore (ad esempio mediante il  deposito della raccomandata con avviso di ricevimento) o l’inopportunità o  l’impossibilità di richiedere tale assenso.

La domanda va depositata  dal ricorrente direttamente o per il tramite di persona delegata (in questo caso deve essere prodotta delega e copia del documento di identità del delegante), nella Cancelleria della Volontaria Giurisdizione , prenotando l'accesso online al link presente sulla HOMEPAGE, selezionando cancelleria Volontaria Giurisdizione (oppure qui),  che iscriverà a ruolo il procedimento rilasciando il relativo numero.

Il ricorrente potrà – già dopo  pochi giorni – seguire lo stato del proprio procedimento scaricando l' app Giustizia Civile dal proprio store,  inserendo il numero di iscrizione a ruolo del fascicolo, consegnato dalla cancelleria al momento del deposito dell’istanza, seguendo il percorso : Corte d'Appello di Milano-Tribunale di Lecco-Volontaria Giurisdizione-N° R.G. Procedimento.

A seguito comunque del deposito della domanda, il Giudice Tutelare fissa un’udienza, qualora ritenga  necessario verificare le ragioni del mancato assenso dell’altro genitore,  oppure procede direttamente all’accoglimento  della domanda (ovvero al suo  rigetto, se non sussistono i presupposti per l’accoglimento):  in entrambi i casi  il ricorrente, verificato tali eventi attraverso la consultazione online sull'app Giustizia Civile,  dovrà  richiedere la copia del  provvedimento per i successivi adempimenti al seguente indirizzo mail ufficiocopieareacivile1.tribunale.lecco@giustizia.it .

Se  il ricorrente ha indicato nell’istanza un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) riceverà a tale indirizzo copia del provvedimento reso dal Giudice.

Cosa serve

-Nota di iscrizione a ruolo

-diritti di cancelleria da € 27,00 (da pagarsi con PagoPA)

- Contributo Unificato da € 98,00 solo qualora l’istanza sia proposta dal genitore anche per sé medesimo (da pagarsi con PagoPA)

-Domanda (vedi infra modulistica) corredata dalla documentazione indicata

Tempistica

Nel caso in cui non sia necessaria l’udienza, il decreto del Giudice è disponibile in media entro 15 giorni dalla domanda correttamente depositata. In caso contrario i tempi sono dipendenti dalla gravità ed urgenza del caso.

Attenzione:  è necessario   presentare il ricorso con ampio anticipo rispetto alla data prevista per la partenza; in caso di urgenza  è indispensabile indicare la causa che ha impedito di richiedere il consenso dell’altro genitore.

Modulistica

Nota di iscrizione a ruolo
Domanda di autorizzazione per espatrio di minore o di  genitore di minore