Divorzi congiunti e giudiziali
Ubicazione ufficio: Piano primo, stanza 108
Altre informazioni
Il divorzio costituisce la definitiva cessazione dei diritti e dei doveri derivanti dal matrimonio, ma può essere chiesto al Tribunale solo dopo tre anni di separazione legale (decorrenti dal giorno dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati).
Se si è contratto matrimonio religioso si chiederà la "cessazione degli effetti civili del matrimonio"; se il matrimonio è stato celebrato con rito civile si chiederà lo "scioglimento del matrimonio".
Per chiedere il divorzio congiunto è necessario rivolgersi ad un legale<.
Divorzio Congiunto
Il divorzio congiunto può essere chiesto quando entrambi i coniugi sono d'accordo per l'ottenimento del divorzio e concordano le condizioni relative ai figli ed ai rapporti patrimoniali che lo regolano (art. 4, comma 16, Legge n. 898 del 1970).
La procedura è soggetta al pagamento del contributo unificato pari ad € 43,00; è esente da bolli giudiziari o diritti di cancelleria
Divorzio Giudiziale
Il divorzio giudiziale può essere chiesto da un coniuge anche se l'altro non è d'accordo (artt. 1 e segg. Legge n. 898 del 1970).
La procedura è soggetta al pagamento del contributo unificato pari ad € 98,00; è esente da bolli giudiziari o diritti di cancelleria
Documenti da presentare unitamente al ricorso in doppia copia:
- Atto di Matrimonio integrale, rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
- certificato cumulativo di Residenza e Stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- copia conforme della sentenza di separazione giudiziale con attestazione di passaggio in giudicato/copia conforme del decreto di omologazione della separazione consensuale;
- Nota iscrizione a ruolo ordinarie
- modulo istat per divorzi