Autore: Maria Margherita Buda
Procedure di rettificazione, formazione, correzione degli atti di stato civile
Cos’è/cosa serve
Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale per la formazione, rettifica, correzione, ricostruzione degli atti dello stato civile, anche ricevuti da autorità straniere, nonché per la cancellazione di un atto indebitamente registrato o trascritto.
Il procedimento può essere altresì promosso in ogni tempo dal Procuratore della Repubblica.
Lo stesso ricorso deve essere proposto anche da parte di chi voglia opporsi al rifiuto dell’Ufficiale di stato civile di ricevere e trascrivere in tutto o in parte una dichiarazione o un atto o di eseguire un’annotazione o altro adempimento.
Normativa
- Artt. 95-100 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l)
Nuovo Ordinamento Stato Civile
Chi può richiederla
La parte interessata, il Comune presso il quale l’atto è iscritto o trascritto, il Procuratore della Repubblica.
Competenza
Il tribunale competente è quello del luogo in cui si trova l’Ufficio di stato civile presso il quale l’atto deve iscriversi o trascriversi o presso il quale l’atto è registrato.
Come si svolge il procedimento
La cancelleria iscrive a ruolo il procedimento e rilascia il relativo numero attraverso il quale l’utente, collegandosi al Portale Telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica dei registri), può seguire l’iter del procedimento.
Il Tribunale può assumere informazioni, acquisire documenti e convocare, ove ritenuto necessario, l’Ufficiale di stato civile; , provvede comunque sulla domanda in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il P.M. e gli interessati e, ove trattasi di atto riguardante un minore, il Giudice Tutelare.
Avverso il decreto può essere proposto reclamo alla Corte di Appello nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, se reso nei confronti di una sola parte, ovvero dalla notifica, se reso nei confronti di più parti
Una volta decorsi i termini per proporre reclamo, il cancelliere trasmette d’ufficio allo stato civile competente copia del decreto.
Cosa serve
- Nota iscrizione a ruolo
- Ricorso
- Copia integrale dell’atto di nascita (da richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune di nascita);
- Copia di carta d’identità o passaporto
- Permesso di soggiorno
- Atto notorio attestante le circostanze di cui al ricorso
- Certificato attestante il rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile (nel caso di opposizione relativa)
Costi
Esente da contributo unificato.
marca da Euro € 27,00 per diritti forfettizzati.
Modulistica
Nota iscrizione a ruolo- Stato Civile
Istanza per rettifica atto Stato Civile
Istanza per formazione Atto di Nascita
Istanza di opposizione al rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile
AVVISI E NEWS – RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE
RICERCA TELEMATICA BENI DA PIGNORARE
AREA CIVILE 1 – avvisi – RENDICONTI – COPIE
AVVISI E NEWS – Accessi e pagamenti
AVVISI E NEWS
2161 -normativa pagamento C.U. dal 1.1.2023
o.d.s. 35-2022 orario apertura cancellerie 9-13
2139- COVID 19 - precisazioni disposizioni D.L. 24-2022
2138- COVID 19 proroga protocollo- udienze civili famiglia
2137 COVID 19 - disposizioni D.L. 24-2022
2131- controllo GREEN PASS ultracinquantenni dal 15.2.2022
2130 integrazione per UNEP - controllo GREEN PASS all'ingresso uff. giud.
2130 - controllo GREEN PASS all'ingresso uff. giud. dal 1.2.2022
o.d.s. 1-2022 controllo green pass- provv. congiunto Procura - Trib.
o.d.s. 34-2021 greenpass- prot. congiunto Tribunale - Procura
Accesso personale amministrativo e non contrattualizzato- o.d.s. 31-2021 obbligo green pass
Trattazione udienze esecuzioni mobiliari settembre ottobre 2020
Udienze dottor Marradi- mese di luglio 2020
Cancelleria civile determinazioni accessi e organizzazione interna per recupero arretrato
Dibattimento penale- Rinvii mese di maggio
PROCEDURE IMMOBILIARI - INDICAZIONI OPERATIVE
Vademecum ACCESSI AREA CIVILE2 - FALLIMENTI ED ESECUZIONI
Vademecum ACCESSI AREA CIVILE 1- Contenzioso- Lavoro- Volontaria giurisdizione
Modalità inoltro documenti cancelleria penale
Modalità gestione afflusso utenza cancellerie penali
Decreto 2089 dell'11.5.2020 Tribunale e Procura della Repubblica di Lecco - regolamentazione accessi
Dibattimento penale- rinvii udienze aprile
Volontaria giurisdizione - Avviso deposito atti sino al 30.6.20
Decreto 2078 del 1.4.2020- Tribunale di Lecco- proroga disposizioni per accesso Unep
Decreto 2076 del 19.3.2020 -Tribunale di Lecco disposizioni organizzative ex DL 18-2020 COVID 19
Disposizioni del Giudice delle Esecuzioni- 11.3.2020
Disposizioni dei Giudici Delegati ai Fallimenti - 11.3.2020
Decreto 2075 del 10.3.20 Tribunale di Lecco - COVID 19 - disposizioni accesso UNEP
Decreto 2074 del 9.3.20 Tribunale di Lecco- COVID 19 -ulteriori misure di contenimento
RINVIO UDIENZE PENALI FISSATE FINO AL 22.3.2020
Procedure di rettificazione, formazione, correzione degli atti di stato civile
Cos’è/cosa serve
Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale per la formazione, rettifica, correzione, ricostruzione degli atti dello stato civile, anche ricevuti da autorità straniere, nonché per la cancellazione di un atto indebitamente registrato o trascritto.
Il procedimento può essere altresì promosso in ogni tempo dal Procuratore della Repubblica.
Lo stesso ricorso deve essere proposto anche da parte di chi voglia opporsi al rifiuto dell’Ufficiale di stato civile di ricevere e trascrivere in tutto o in parte una dichiarazione o un atto o di eseguire un’annotazione o altro adempimento.
Normativa
- Artt. 95-100 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l)
Nuovo Ordinamento Stato Civile
Chi può richiederla
La parte interessata, il Comune presso il quale l’atto è iscritto o trascritto, il Procuratore della Repubblica.
Competenza
Il tribunale competente è quello del luogo in cui si trova l’Ufficio di stato civile presso il quale l’atto deve iscriversi o trascriversi o presso il quale l’atto è registrato.
Come si svolge il procedimento
La cancelleria iscrive a ruolo il procedimento e rilascia il relativo numero attraverso il quale l’utente, collegandosi al Portale Telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica dei registri), può seguire l’iter del procedimento.
Il Tribunale può assumere informazioni, acquisire documenti e convocare, ove ritenuto necessario, l’Ufficiale di stato civile; , provvede comunque sulla domanda in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il P.M. e gli interessati e, ove trattasi di atto riguardante un minore, il Giudice Tutelare.
Avverso il decreto può essere proposto reclamo alla Corte di Appello nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, se reso nei confronti di una sola parte, ovvero dalla notifica, se reso nei confronti di più parti
Una volta decorsi i termini per proporre reclamo, il cancelliere trasmette d’ufficio allo stato civile competente copia del decreto.
Cosa serve
- Nota iscrizione a ruolo
- Ricorso
- Copia integrale dell’atto di nascita (da richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune di nascita);
- Copia di carta d’identità o passaporto
- Permesso di soggiorno
- Atto notorio attestante le circostanze di cui al ricorso
- Certificato attestante il rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile (nel caso di opposizione relativa)
Costi
Esente da contributo unificato.
marca da Euro € 27,00 per diritti forfettizzati da pagarsi con PagoPA.
Modulistica
Nota iscrizione a ruolo- Stato Civile
Istanza per rettifica atto Stato Civile
Istanza per formazione Atto di Nascita
Istanza di opposizione al rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile
Autorizzazione al compimento di atti relativi a beni provenienti da eredità accettata con beneficio di inventario (art. 747 c.c)
Cos’è/cosa serve
Gli eredi che abbiano accettato l’eredità con beneficio di inventario, qualora intendano compiere atti di vendita o comunque di straordinaria amministrazione ( es: sottoposizione a pegno o ipoteca, stipula di transazione) relativamente sia ai beni mobili sia agli immobili caduti in successione devono chiedere l’autorizzazione al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione ossia il tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi 5 anni dall’avvenuta accettazione (co. 2 art..493 c.c.)
La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dal beneficio d'inventario dell'erede, che sarà considerato erede puro e semplice e di conseguenza potrà essere chiamato a rispondere degli eventuali debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale.
La stessa procedura si applica altresì al chiamato all’eredità che, pur non avendo ancora accettato o rinunciato all’eredità intenda procedere alla vendita dei beni che non si possono conservare o la cui conservazione sia economicamente dispendiosa.
Normativa
- Art. 747 Codice di Procedura Civile e art. 493 Codice Civile
Chi può richiederla
L’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario (nel caso in cui si tratti di minori la richiesta dovrà essere presentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore / curatore nel caso di interdetti e inabilitati).
Come si svolge il procedimento
Il richiedente deve depositare apposita istanza (v. sotto modulistica), unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e alla documentazione necessaria a comprovare le ragioni della domanda, nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, previo appuntamento da prenotare online al link presente sulla HOMEPAGE, selezionando cancelleria Volontaria Giurisdizione (oppure qui).
Nel caso in cui si richieda l’autorizzazione alla vendita è necessario depositare, per gli immobili, una perizia giurata, per i beni mobili registrati (veicoli) la valutazione di una rivista specializzata o di un autosalone
La cancelleria iscriverà a ruolo il procedimento e rilascerà il relativo numero nonché il provvedimento di fissazione udienza. E’ possibile seguire lo stato del proprio procedimento scaricando l' app Giustizia Civile dal proprio store, inserendo il numero di iscrizione a ruolo del fascicolo, consegnato dalla cancelleria al momento del deposito dell’istanza, seguendo il percorso : Corte d'Appello di Milano-Tribunale di Lecco-Volontaria Giurisdizione-N° R.G. Procedimento.
A seguito del deposito del ricorso in cancelleria, il Tribunale, previo parere favorevole del Giudice Tutelare nel caso in cui la domanda riguardi minori, e provvede con decreto contro il quale è ammesso reclamo davanti alla Corte di Appello nel termine di 10 giorni dalla comunicazione (ovvero dalla notifica se reso nei confronti di più parti).
Emesso il provvedimento, l’istante dovrà poi richiedere una copia conforme dello stesso inviando una mail a: ufficiocopieareacivile1.tribunale.lecco@giustizia.it .
L’assistenza del difensore è facoltativa.
Cosa serve
- Nota d’iscrizione a ruolo
- Contributo unificato da Euro 98,00 e diritti di cancelleria da Euro 27,00 (da pagarsi con PagoPA) . Se il procedimento riguarda minori si ha l’esenzione dal contributo unificato, ma i diritti di cancelleria da Euro 27,00 sono comunque dovuti);
- copia della documentazione atta a dimostrare il fondamento della domanda
Tempistiche
Il provvedimento di autorizzazione alla vendita di beni ereditari è emesso in tempi relativamente brevi.