Rimborso contributo unificato
Il diritto al rimborso del contributo unificato ( art. 192 TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA e Circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 del Ministero dell’Economia e della Finanza), sorge a favore dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta. Tali situazioni, senza pretesa di esaustività, possono ricorrere, ad esempio, nelle ipotesi di:
- versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;
- duplicazione dei versamenti;
- versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;
- versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio.
Il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo apposita istanza, entro il termine di decadenza di trenta giorni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, giusta previsione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, previa verifica dell’univoca identificabilità dell'ufficio giudiziario competente, del contribuente che ha effettuato il versamento e, infine, del giudizio di riferimento (chiaramente, nei soli casi in cui questo sia stato effettivamente incardinato).
Per evidenti ragioni di economicità amministrativa, non viene dato corso alle richieste di rimborso di importo complessivo inferiore a dodici euro, in coerenza con l'indicazione contenuta nell’ articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
L'istanza per il rimborso del contributo unificato di iscrizione a ruolo, redatta in carta semplice, è prodotta all'ufficio giudiziario competente, individuato sulla base del relativo procedimento giurisdizionale .
Nel caso di avvenuta presentazione dell'istanza ad ufficio incompetente, lo stesso provvede al successivo inoltro alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente, dandone notizia al contribuente. Qualora non risultasse possibile, sulla base degli atti e delle notizie in possesso, individuare l'ufficio giudiziario competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza comunica al contribuente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che, salvo diversa utile indicazione da fornire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, l'istanza di rimborso sarà inoltrata per l'istruttoria alla cancelleria del Tribunale Ordinario del proprio circondario.
Nell'istanza, oltre alle generalità, il richiedente, sotto la propria responsabilità per la veridicità di quanto indicato, deve precisare:
- la data e il luogo di nascita;
- il codice fiscale;
- la residenza e il relativo codice di avviamento postale;
- il domicilio, se diverso dalla residenza, e il recapito a cui indirizzare le comunicazioni con l'eventuale indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica;
- gli elementi idonei alla agevole identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato (parti, numero di ruolo, ecc.);
- gli estremi del versamento o dei versamenti effettuati, con il relativo importo;
- l'importo richiesto a rimborso;
- la modalità di pagamento prescelta per il rimborso degli importi reclamati.
Inoltre, la medesima istanza deve contenere la dichiarazione, resa sempre sotto la responsabilità del contribuente, dell'inesistenza di altre analoghe richieste di rimborso fondate sui medesimi presupposti.
E’ possibile proporre un'unica istanza riguardante più versamenti sul presupposto che essi siano ascrivibili al medesimo contribuente legittimato e all'identico ufficio giudiziario competente.
Per l'identificazione certa del richiedente, l'istanza di rimborso, al momento della presentazione, deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto al ricevimento degli atti.
In caso di presentazione effettuata a cura di soggetto diverso, oppure di invio eseguito a mezzo del servizio postale, l'istanza, già sottoscritta, deve essere corredata dalla copia fotostatica di un valido documento personale di riconoscimento del richiedente.
Per ogni istanza presentata direttamente all'ufficio giudiziario, dopo un generale e semplice riscontro formale, è rilasciata apposita ricevuta.
Per le richieste inoltrate mediante il servizio postale, ai fini della verifica della decadenza del diritto al rimborso, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, mentre verrà preso in considerazione il momento di ricezione quanto al rispetto dell'ordine cronologico per la trattazione di tutte le istanze pervenute. Nessuna responsabilità può derivare all'Amministrazione destinataria, salvo il caso di colpa imputabile alla stessa, dall'eventuale verificarsi di disguidi postali o di mancato recapito.
L'ufficio giudiziario competente, una volta acquisita l'istanza di rimborso, provvede, preliminarmente, ad accertare la legittimazione del contribuente istante, il quale deve naturalmente coincidere con il soggetto che ha provveduto al versamento del contributo unificato.
In seguito, il medesimo ufficio procede al riscontro delle dichiarazioni rese e delle richieste avanzate, appurando, in particolare, l'effettività dell'importo del versamento (o dei versamenti) e la sussistenza, sulla base della documentazione prodotta e di quella già in possesso, dei presupposti indicati a fondamento del diritto vantato.
Per le richieste di rimborso a fronte delle quali l'originale del versamento è stato acquisito al fascicolo del procedimento, il funzionario responsabile della competente cancelleria individua, tra gli altri elementi, le circostanze che legittimano la richiesta di rimborso. In buona sostanza, il funzionario deve accertare la misura del contributo unificato dovuta per il procedimento di riferimento ovvero la sussistenza di ipotesi di esenzione, nonché l'importo del versamento effettuato e l'effettiva esistenza di differenze a favore del contribuente. Conclusosi il riscontro con il riconoscimento del diritto al rimborso e con la quantificazione del relativo ammontare, il predetto funzionario responsabile compendia gli esiti dell'istruttoria compiuta in un'apposita attestazione, affinché il servizio competente possa procedere alla susseguente fase di liquidazione.
Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi per semestre intero, escluso il primo, dalla data di versamento sino alla data dell'ordine di pagamento, secondo le modalità e il saggio previsti dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Il calcolo degli interessi maturati è effettuato dall'Agenzia delle Entrate.
Il competente funzionario dell'ufficio giudiziario adotta il provvedimento di liquidazione in un unico esemplare originale. Una copia del provvedimento, da mantenere agli atti d'ufficio, deve essere corredata della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo unificato.
Al chiaro scopo di evitare il rischio di duplicazione di pagamenti, sull'originale della ricevuta di versamento e sull'originale dell'atto cui la stessa è stata acclusa o applicata deve essere riportato in debita evidenza l'avvenuto riconoscimento del rimborso, indicando l'importo e gli estremi del relativo provvedimento di liquidazione.
Terminata l'istruttoria con il riconoscimento e la quantificazione del rimborso, totale o parziale, del contributo unificato versato, l'ufficio giudiziario provvede a trasmettere il provvedimento di liquidazione all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, individuato sulla base della sede dell'ufficio giudiziario emittente, trattenendo la copia della documentazione a supporto del rimborso per gli eventuali successivi controlli. Dell'avvenuta trasmissione è data contestuale notizia al contribuente beneficiario sempre a cura dell'ufficio giudiziario.
Il provvedimento di liquidazione deve contenere: i dati anagrafici ed il codice fiscale del contribuente titolare del rimborso, la somma da rimborsare, la data di decorrenza degli interessi (ovvero la data di versamento del contributo unificato), nonché, qualora sia stato richiesto il pagamento a mezzo accredito, le coordinate del relativo conto corrente bancario o postale secondo lo standard internazionale IBAN (costituite dai codici: Paese, Check digit, CIN, ABI, CAB, numero di conto) intestato o cointestato al contribuente beneficiario.
L'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, una volta ricevuto il provvedimento di liquidazione, provvede ad acquisire i dati ivi inseriti e ad esperire i dovuti riscontri di natura formale.
Successivamente, nel rispetto dell'ordine cronologico dei provvedimenti di liquidazione pervenuti ed in base agli stanziamenti in bilancio, l'Agenzia delle Entrate esegue il pagamento delle somme a rimborso, emettendo apposito ordinativo, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, a favore del beneficiario.
L'emergenza di carenze o irregolarità nel provvedimento di liquidazione deve essere tempestivamente segnalata dall'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate all'ufficio giudiziario emittente per consentire l'adozione degli opportuni interventi correttivi.
Nel caso di somme indebitamente rimborsate per errori occorsi nel procedimento di liquidazione oppure per altri disguidi, il competente ufficio giudiziario, informato al riguardo dall'Agenzia delle Entrate, provvede - in analogia con quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. n. 115/2002 in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato - al recupero delle relative somme mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 602/1973, e successive modificazioni.
Le eventuali controversie sull'entità dell'importo rimborsato ovvero sulla fondatezza del diritto al rimborso, rientrando nella sfera di cognizione del giudice tributario, sono disciplinate dalle disposizioni previste per il processo tributario contenute nel D.Lgs. n. 546/1992.
Nello specifico, il ricorso può essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito del rimborso, avanti alla competente Commissione Tributaria di primo grado e deve essere notificato al solo ufficio giudiziario che non ha accolto, in tutto o in parte, il richiesto rimborso.
Per quanto attiene all'ipotesi di rifiuto tacito, si evidenzia che il ricorso può essere proposto entro il termine ordinario di prescrizione decennale, ma solo una volta trascorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso (articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992). Si rammenta che tale istanza di rimborso deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro due anni dal versamento del contributo unificato.
Nella diversa ipotesi di rifiuto espresso alla restituzione delle somme versate, il provvedimento di rigetto, da notificare al contribuente istante, deve contenere l'indicazione del termine di decadenza entro il quale l'eventuale ricorso deve essere proposto, delle forme da osservare per la sua proposizione, nonché della Commissione tributaria competente.