Procedure di rettificazione, formazione, correzione degli atti di stato civile

Cos’è/cosa serve

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale per la formazione,  rettifica, correzione, ricostruzione degli atti dello stato civile, anche ricevuti da autorità straniere,  nonché per la cancellazione di un atto indebitamente registrato o  trascritto.

Il  procedimento  può essere altresì promosso in ogni tempo dal Procuratore della Repubblica.

Lo stesso ricorso deve essere proposto anche da parte di chi voglia opporsi al rifiuto dell’Ufficiale di stato civile di ricevere e   trascrivere in tutto o in parte una dichiarazione o un  atto o di eseguire un’annotazione o altro adempimento.

Normativa

- Artt. 95-100 del  D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l)
Nuovo Ordinamento Stato Civile

Chi può richiederla

La parte interessata, il Comune presso il quale l’atto è  iscritto o trascritto, il Procuratore della Repubblica.

Competenza

 Il tribunale competente è quello del luogo in cui si trova l’Ufficio di stato civile presso il quale l’atto deve iscriversi o trascriversi o presso  il quale l’atto è registrato.

Come si svolge il procedimento

La cancelleria iscrive a ruolo il procedimento e rilascia il relativo numero attraverso il quale l’utente, collegandosi al Portale Telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica dei registri), può seguire l’iter del procedimento.

Il Tribunale può assumere informazioni, acquisire documenti e convocare,  ove ritenuto  necessario, l’Ufficiale di stato civile; , provvede comunque  sulla domanda in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il P.M. e gli interessati e, ove trattasi di atto riguardante un minore,  il Giudice Tutelare.

Avverso il decreto può essere proposto reclamo alla Corte di Appello nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, se reso nei confronti di una sola parte, ovvero dalla notifica, se reso nei confronti di più parti

Una volta decorsi i termini per proporre reclamo, il cancelliere trasmette d’ufficio allo stato civile competente copia del decreto.

Cosa serve

  • Nota iscrizione a ruolo
  • Ricorso
  • Copia integrale dell’atto di nascita (da richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune di nascita);
  • Copia di carta d’identità o passaporto
  • Permesso di soggiorno
  • Atto notorio attestante le circostanze di cui al ricorso
  • Certificato attestante il rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile (nel caso di opposizione relativa)
 

Procedure di rettificazione, formazione, correzione degli atti di stato civile

Cos’è/cosa serve

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale per la formazione,  rettifica, correzione, ricostruzione degli atti dello stato civile, anche ricevuti da autorità straniere,  nonché per la cancellazione di un atto indebitamente registrato o  trascritto.

Il  procedimento  può essere altresì promosso in ogni tempo dal Procuratore della Repubblica.

Lo stesso ricorso deve essere proposto anche da parte di chi voglia opporsi al rifiuto dell’Ufficiale di stato civile di ricevere e   trascrivere in tutto o in parte una dichiarazione o un  atto o di eseguire un’annotazione o altro adempimento.

Normativa

- Artt. 95-100 del  D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l)
Nuovo Ordinamento Stato Civile

Chi può richiederla

La parte interessata, il Comune presso il quale l’atto è  iscritto o trascritto, il Procuratore della Repubblica.

Competenza

 Il tribunale competente è quello del luogo in cui si trova l’Ufficio di stato civile presso il quale l’atto deve iscriversi o trascriversi o presso  il quale l’atto è registrato.

Come si svolge il procedimento

La cancelleria iscrive a ruolo il procedimento e rilascia il relativo numero attraverso il quale l’utente, collegandosi al Portale Telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica dei registri), può seguire l’iter del procedimento.

Il Tribunale può assumere informazioni, acquisire documenti e convocare,  ove ritenuto  necessario, l’Ufficiale di stato civile; , provvede comunque  sulla domanda in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il P.M. e gli interessati e, ove trattasi di atto riguardante un minore,  il Giudice Tutelare.

Avverso il decreto può essere proposto reclamo alla Corte di Appello nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, se reso nei confronti di una sola parte, ovvero dalla notifica, se reso nei confronti di più parti

Una volta decorsi i termini per proporre reclamo, il cancelliere trasmette d’ufficio allo stato civile competente copia del decreto.

Cosa serve

  • Nota iscrizione a ruolo
  • Ricorso
  • Copia integrale dell’atto di nascita (da richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune di nascita);
  • Copia di carta d’identità o passaporto
  • Permesso di soggiorno
  • Atto notorio attestante le circostanze di cui al ricorso
  • Certificato attestante il rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile (nel caso di opposizione relativa)

Costi

Autorizzazione al compimento di atti relativi a beni provenienti da eredità accettata con beneficio di inventario (art. 747 c.c)

Cos’è/cosa serve

Gli eredi che abbiano accettato l’eredità con beneficio di inventario, qualora intendano   compiere atti di vendita o comunque di straordinaria amministrazione ( es: sottoposizione a pegno o ipoteca, stipula di transazione)  relativamente sia ai beni mobili sia agli immobili caduti in successione devono chiedere l’autorizzazione al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione ossia il tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi 5 anni dall’avvenuta accettazione (co. 2 art..493 c.c.)

La violazione di tale obbligo  comporta la decadenza  dal beneficio d'inventario dell'erede, che sarà considerato erede puro e semplice e di conseguenza  potrà essere chiamato a  rispondere degli eventuali debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale.

La stessa procedura  si applica altresì al chiamato all’eredità che, pur non avendo ancora accettato o rinunciato all’eredità intenda procedere alla vendita dei beni che non si possono conservare o la cui conservazione sia economicamente dispendiosa.

Normativa

- Art. 747 Codice di Procedura Civile e art. 493 Codice Civile

Chi può richiederla

L’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario (nel caso in cui si tratti di minori la richiesta dovrà essere presentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore / curatore nel caso di interdetti e inabilitati).

Come si svolge il procedimento

Il richiedente deve depositare apposita istanza  (v. sotto modulistica),  unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e alla documentazione necessaria a comprovare le ragioni della domanda, nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, previo appuntamento da prenotare online al link presente sulla HOMEPAGE, selezionando cancelleria Volontaria Giurisdizione (oppure qui).

Nel caso in cui si richieda l’autorizzazione alla vendita è necessario depositare, per gli immobili,  una perizia giurata, per i beni mobili registrati (veicoli) la valutazione di una rivista specializzata o di un autosalone

La cancelleria iscriverà a ruolo il procedimento e rilascerà il relativo numero nonché il provvedimento di fissazione udienza. E’ possibile seguire lo stato del proprio procedimento scaricando l' app Giustizia Civile dal proprio store,  inserendo il numero di iscrizione a ruolo del fascicolo, consegnato dalla cancelleria al momento del deposito dell’istanza, seguendo il percorso : Corte d'Appello di Milano-Tribunale di Lecco-Volontaria Giurisdizione-N° R.G. Procedimento.

A seguito del deposito del ricorso in cancelleria, il Tribunale, previo parere favorevole del Giudice Tutelare nel caso in cui la domanda riguardi minori, e provvede con decreto contro il quale è ammesso reclamo davanti alla Corte di Appello nel termine di 10 giorni dalla comunicazione (ovvero dalla notifica se reso nei confronti di più parti).

Emesso il provvedimento, l’istante dovrà poi richiedere una copia conforme dello stesso inviando una mail a: ufficiocopieareacivile1.tribunale.lecco@giustizia.it .

L’assistenza del difensore è facoltativa.

Cosa serve

- Nota d’iscrizione a ruolo

- Contributo unificato da Euro 98,00 e diritti di cancelleria da Euro 27,00 (da pagarsi con PagoPA) . Se il procedimento riguarda minori si ha l’esenzione dal contributo unificato, ma i diritti di cancelleria da Euro 27,00 sono comunque dovuti);

- copia della documentazione atta a dimostrare il fondamento della domanda

Tempistiche

Il provvedimento di autorizzazione alla vendita di beni ereditari è emesso in tempi relativamente brevi.

Attribuzione cognome paterno (art. 262 c.c)

Cos’è/cosa serve

E’ una procedura che serve ad attribuire al figlio minore, la cui paternità sia stata riconosciuta (o accertata giudizialmente) successivamente a quella della madre, il cognome paterno.
Infatti se il riconoscimento del figlio naturale è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, al figlio viene attribuito automaticamente il cognome del padre.
Se invece il figlio naturale viene riconosciuto dai due genitori in momenti diversi, assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo.
Qualora la filiazione nei confronti del padre venga riconosciuta (ovvero giudizialmente accertata) successivamente al riconoscimento da parte della madre, è comunque possibile attribuire il cognome paterno al figlio sostituendolo, anteponendolo ovvero posponendolo a quello materno;
In questo caso, se il figlio è ancora minorenne, i genitori devono presentare ricorso al Tribunale
competente, che, valutato l’interesse del minore, deciderà circa l'assunzione del cognome del padre, previo ascolto dei genitori e del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, “ove capace di discernimento”.
Se, al contrario, è maggiorenne, il figlio effettua la propria scelta dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita (art. 33 DPR 396/2000).
La stessa disciplina si applica anche se la filiazione nei confronti del genitore sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile

Normativa

- Art. 262 codice civile

Chi può richiederla

I genitori (o il genitore) del minore.

Come si svolge il procedimento

I genitori (o il genitore che vi abbia interesse) devono depositare apposita istanza (v. infra modulistica ), unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e alla documentazione necessaria, nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale.
La cancelleria iscrive a ruolo il procedimento e rilascia il relativo numero attraverso il quale l’utente, collegandosi al Portale Telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica dei registri), può seguire l’iter del procedimento.
A seguito del deposito del ricorso in cancelleria, il Giudice fissa normalmente un’udienza per sentire i genitori del minore (e il minore stesso se sussistano i presupposti) e, qualora ritenga l’attribuzione del cognome rispondente all’interesse del minore, accoglie la domanda.
Emesso il provvedimento, i genitori dovranno poi richiedere una copia conforme dello stesso presso la cancelleria della volontaria giurisdizione da consegnare all’Ufficiale di Stato Civile

Cosa serve

Spese di Giustizia

Responsabile ufficio:

BUDA Dott.ssa Maria Margherita

 

Corso Promessi Sposi n. 27/C - Lecco:

Piano secondo, stanza n. 204
T. 0341.379627
F. 0341.379445

EMAIL
PEC

Giorni ed orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle 9.00  alle 12.00 

Materie ed attività di competenza

istruisce le pratiche relative al pagamento delle spese in materia civile e penale.

Tali spese sono:

- rimborsi spese di viaggio dovute ai testimoni (deve essere compilata apposita istanza  richiesta rimborso spese viaggio testimoni alla quale va allegata la necessaria documentazione);

- pagamento degli onorari e delle spese a periti  e custodi di veicoli sottoposti a sequestro nei processi penali,

- compensi ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nei processi penali e civili.

I pagamenti decretati dal magistrato e/o ordinati dal cancelliere (secondo le rispettive competenze), sono eseguiti dal funzionario delegato, avente competenza sulla Corte d’Appello di Milano, mediante accreditamento in c/c bancario o postale.

Ai fini del pagamento bisogna fornire all'ufficio tutti i dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio) nonché il codice fiscale ovvero, in caso di persone giuridiche, la denominazione completa, la sede e la partita IVA.

Per  l’accreditamento in conto corrente, vanno fornite altresì le coordinate bancarie/banco posta, con particolare riguardo ai codici BIC e  IBAN. La fattura deve essere prodotta prima del pagamento.

Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, quest’ultimo solo se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame, qualora i testimoni siano obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

Il modulo per il rimborso delle spese di viaggio può essere richiesto anche al cancelliere in udienza che certificherà la presenza al dibattimento, oppure presso l'ufficio Spese di Giustizia.

La documentazione allegata potrà essere depositata, non oltre 100 giorni dalla testimonianza, all'Ufficio Spese di Giustizia.

Documenti da allegare all'istanza di rimborso:

- citazione dell’organo requirente o giudicante con la relata di notifica in originale;

- attestazione di presenza rilasciata dal Cancelliere in udienza;

- documenti di viaggio (biglietti, scontrini, ecc.).In mancanza dei documenti di viaggio occorre allegare  dich. sostitutiva atto notorietà

- autorizzazione del magistrato (solo per viaggio aereo).

Iscrizioni al registro stampa

Iscrizioni al registro stampa

ISCRIZIONE NEL REGISTRO

Domanda in carta da bollo da euro 16,00 indirizzata al Presidente del Tribunale, con la quale il proprietario (o legale rappresentante del proprietario, se persona giuridica o altro ente) chiede la registrazione del periodico.

La domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione, in carta da bollo, di cui all'art. 5, secondo comma, n. 1, della legge 8 febbraio 1948 n. 47, con le firme autentiche del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile (dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione).

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano (il cittadino comunitario è parificato al cittadino italiano ai sensi dell'art. 9 della legge 6 febbraio 1946 n. 52) e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

- Nella domanda devono essere indicate:

- Tecnica di diffusione

- Per la stampa indicare il nome e l'indirizzo della tipografia.

- Per il giornale radio indicare il nome della stazione emittente, la frequenza e l'indirizzo.

- Per il telegiornale indicare il canale, il nome dell'emittente e gli studi da cui trasmette.

- Per il periodico telematico indicare il nome e l'indirizzo del service provider, gli estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e l'indirizzo web della pubblicazione telematica.

Proprietario

Per il proprietario persona fisica indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza.

Per il proprietario persona giuridica o ente indicare denominazione e sede della persona giuridica, nonché cognome, nome luogo e data di nascita, residenza del legale rappresentante.

Editore

Per l'editore persona fisica indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza.

Per l'editore persona giuridica o ente indicare denominazione e sede della persona giuridica nonché cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del legale rappresentante.

Direttore responsabile

Indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, ordine professionale, elenco (professionisti, pubblicisti, pubblicisti provvisori elenco speciale), estremi del certificato di iscrizione all'ordine professionale (n. di protocollo e data del rilascio).

Documentazione richiesta:

- certificato di iscrizione del direttore responsabile all’albo dei giornalisti in bollo da euro 16,00 o autocertificazione in carta libera;
- certificati congiunti in bollo da euro 16,00, di nascita, residenza, cittadinanza e godimento dei diritti politici del proprietario (o del legale rappresentante nel caso di persona giuridica o altro ente), dell’editore (se soggetto diverso dal proprietario) e del direttore responsabile, oppure dichiarazione sostitutiva delle citate certificazioni in carta libera ;
nell’ipotesi in cui il proprietario e/o l’editore sia una persona giuridica o altro ente, produrre una copia autentica in bollo dell’atto costitutivo o dello statuto, o visura camerale in bollo, oppure autocertificazione della qualità di legale rappresentante;
- fotocopia del documento di identità del proprietario e/o dell’editore e del direttore responsabile;
- 3 marche per atti giudiziari o amministrative da euro 16,00;
-  diritti di copia da euro 11,80 8da pagare con PagoPA) per eventuale copia conforme;
- ricevuta del versamento di euro 200,00 sul c/c postale n. 8003 intestato all’Ufficio del Registro Tasse e Concessioni governative di Roma;
le ONLUS dovranno produrre la prova della comunicazione alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze (qualora non ne siano esonerate), di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 460/1997, al fine di ottenere l’esenzione dall’imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa.

MUTAMENTI – ANNOTAZIONI VARIAZIONI

Per ogni variazione che intervenga in uno degli elementi costitutivi della testata deve essere presentata domanda dichiarazione mutamento in carta da bollo da euro 16,00 da parte del proprietario, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento per le annotazioni nel registro della stampa (“ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall’articolo 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione”: art. 6, comma primo, legge 8 febbraio 1948 n.47)

Cambiamento del proprietario:

Domanda redatta dal nuovo proprietario indicando gli estremi della registrazione della testata presso il Tribunale con allegata la documentazione prevista per l'iscrizione e quella atta a dimostrare il passaggio di proprietà.

Cambiamento del direttore responsabile:

Domanda da parte del proprietario chiedendo la sostituzione del direttore responsabile, indicando le generalità del nuovo e allegando la documentazione prevista per il direttore responsabile.

Mutamento periodicità:

Domanda da parte del proprietario.

Documentazione richiesta

- Per nuovo direttore: certificato di iscrizione del direttore responsabile all’albo dei giornalisti in bollo da euro 16,00, o autocertificazione in carta libera;
- Per nuovo direttore, proprietario o editore: certificato congiunto (o certificati) di nascita, residenza, cittadinanza e godimento dei diritti politici (o del legale rappresentante nel caso di persona giuridica) in bollo da euro 16,00, oppure dichiarazione sostitutiva delle citate certificazioni in carta libera (v. allegato 1);
Nell’ipotesi in cui il nuovo proprietario e/o editore sia una persona giuridica, produrre una copia autentica in bollo dell’atto costitutivo o dello statuto, o visura camerale in bollo, oppure autocertificazione della qualità di legale rappresentante;
- Fotocopia del documento di identità del proprietario e/o dell’editore e/o del direttore responsabile;
- 2 marche per atti giudiziari o amministrative da euro 16,00;
- diritti di copia da euro 11,80 (da pagare con PgoPA).
Le ONLUS dovranno produrre la prova della comunicazione alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze (qualora non ne siano esonerate), di cui all’art. 11 d. lgs. n. 460/1997, al fine di ottenere l’esenzione dall’imposta di bollo.

La domanda deve essere presentata presso:

Cancelleria Volontaria Giurisdizione piano primo, stanza 106, previo
appuntamento da prenotare online al link presente sulla HOMEPAGE, selezionando cancelleria Volontaria Giurisdizione (oppure qui).

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Aste Immobiliari

Aste Immobiliari

Le aste immobiliari nascono da esecuzioni immobiliari, fallimenti ed esecuzioni esattoriali. La partecipazione alle aste è aperta a tutti ad eccezione del soggetto esecutato o fallito. La domanda di partecipazione va presentata entro il giorno precedente la data dell'asta in cancelleria, all'esattoria e, nel caso di vendita delegata al notaio o ad un professionista, presso lo studio di quest'ultimo.

domanda partecipazione senza incanto persona fisica
domanda partecipazione senza incanto persona giuridica

 

 

Autorizzazione rilascio documenti espatrio

Autorizzazione rilascio documenti espatrio

 

Cos'è

È la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto in favore:

- del genitore di figli minori al quale manchi l’assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)

- del minorenne, quando manchi l’assenso di uno o entrambi i genitori (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)

Normativa

art. 3 lett. A e B legge 1185/1967 e successive modifiche

Chi può chiederla

Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore.

Cosa serve

Nota di iscrizione a ruolo e marca da €. 27,00

Domanda (v. modulistica)

Documentazione allegata

Contributo unificato da €. 98,00 (salvo che sia richiesto esclusivamente nell’interesse del minore)

Come si svolge il procedimento

Occorre presentare una domanda (v. modulistica) al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore. In caso di minore affidato ai servizi sociali, è necessario l’assenso scritto del Comune.
Va allegata l’eventuale sentenza di separazione o di divorzio e/o  l’eventuale provvedimento di affidamento emesso dal Tribunale per i Minorenni (in ogni caso, con traduzione giurata, se si tratta di provvedimento emesso da autorità straniera). Attenzione:  il genitore ricorrente dovrà provare di aver inutilmente chiesto l’assenso all’altro genitore o l’impossibilità di richiedere tale assenso (ad esempio mediante il deposito della raccomandata con avviso di ricevimento).  Va altresì allegata l’autocertificazione di stato famiglia.
La domanda va  depositata, direttamente dal ricorrente o per il tramite di persona delegata (in questo caso deve essere prodotta delega e copia del documento identità del delegante), nella Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (link orari cancelleria), che iscriverà a ruolo il procedimento rilasciando il relativo numero. Il ricorrente potrà – già dopo pochi giorni – verificare direttamente lo stato del procedimento collegandosi al portale telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica registri) e inserendo il numero di iscrizione a ruolo. Normalmente il  Giudice ha necessità di fissare un’udienza per verificare le ragioni del mancato assenso dell’altro genitore.  In tal caso  il ricorrente dovrà recarsi in cancelleria per estrarre copia del provvedimento da notificare/comunicare alla controparte. Se invece il Giudice ritenesse non necessaria l’udienza, procederà direttamente all’accoglimento (o al rigetto, se non sussistessero i presupposti) dell’istanza: in tal caso il ricorrente dovrà recarsi in cancelleria per richiedere la copia del decreto da consegnare poi alla Questura .

Tempistica

Nel caso in cui non sia necessaria l’udienza il decreto del Giudice è disponibile in media entro 15 giorni dalla domanda correttamente depositata. In caso contrario i tempi sono dipendenti dalla gravità ed urgenza del caso.

In relazione ai motivi di urgenza è indispensabile indicare la causa che ha impedito di richiedere il consenso dell’altro genitore e di presentare il ricorso in tempi utili, con ampio anticipo rispetto alla data prevista per la partenza (non è sufficiente la semplice indicazione della prossima data di partenza).

Amministrazione di sostegno – Legge 9 gennaio 2004, n. 6

Amministrazione di sostegno - Legge 9 gennaio 2004, n. 6

Cos'è

È un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati).

Scopo della legge è quello di supportare queste persone aiutandole ad affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro.

Per questo motivo l’istanza per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve indicare l'atto o le tipologie di atti per i quali è richiesta l'assistenza.

L'amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’assistito (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può essere nominato amministratore una persona estranea (ad es. in caso di conflitto tra i parenti).

Al minore di età, può essere nominato un AdS nell’ultimo anno di minore età, ma la nomina diventa esecutiva al compimento del 18°anno.

N.B.: Non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un amministratore: occorre anche che sussista un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l’interessato non potrebbe compiere da solo, da farsi in un arco temporale ragionevolmente breve.

Normativa

Legge n° 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004)

Artt.404 e segg. C.c.

Chi può richiedere

La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se incapace, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, possono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero.

Cosa serve

- Nota di iscrizione a ruolo  e marca da €.27,00

- Domanda  al Giudice Tutelare di nomina di amministratore di sostegno

- la documentazione indicata nella domanda

Come si svolge il procedimento

Deve proporsi domanda al Giudice Tutelare (v. modulistica) del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura, è competente il Giudice del luogo di ricovero).

Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza.

Se con la domanda, il richiedente propone il nome di una persona per  l’assunzione della carica di amministratore di sostegno (l’indicazione non è peraltro vincolante per il Giudice) dovrà depositare il certificato dei carichi pendenti e il certificato generale  del casellario  della persona proposta (da richiedere alla competente Procura della Repubblica).

La domanda va depositata presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione (vedi orario di apertura al pubblico) personalmente dal ricorrente o da persona da lui delegata (in tal caso vanno esibiti la delega e il documento di riconoscimento del delegante).  La cancelleria iscriverà a ruolo il procedimento e rilascerà il relativo numero nonché il provvedimento di fissazione udienza.

Dopo il deposito, il ricorrente e, una volta nominato, l’ADS potranno seguire l’iter del procedimento collegandosi al portale telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica dei registri) .

Il ricorrente è tenuto ad inviare una fotocopia della domanda  presentata e del decreto di fissazione dell’udienza (tramite notifica a mezzo di ufficiale giudiziario od almeno con raccomandata con ricevuta di ritorno) a tutte le persone che potrebbero opporsi alla nomina: la stessa persona per la quale si richiede la nomina di amministrazione (gli va spedita anche se totalmente incapace), il coniuge, il padre e la madre, i figli e i fratelli.

Se la persona interessata aveva un fratello o una sorella morti precedentemente anche i figli di questi ultimi.

Se mancano tutte queste persone (solo se mancano tutti) i nonni, gli zii, i prozii e cugini della persona per la quale si richiede la nomina. Ciò perché queste persone devono essere avvisate della possibilità che sia nominato l’amministratore.

In alternativa queste persone possono intervenire all’udienza oppure si può far firmare loro la domanda e allegare una fotocopia della carta di identità.

La comunicazione va fatta, quantomeno, ai parenti ed affini che sono più vicini al beneficiario e che possono rendere informazioni utili.

All’udienza il Giudice Tutelare deve sentire l'interessato (che quindi deve recarsi in Tribunale) e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici.

Se la persona interessata è trasportata in ambulanza il Giudice potrà esaminarla all’interno del veicolo.

Se non è possibile trasportare il beneficiario nemmeno in ambulanza, è necessario segnalarlo nella domanda e produrre un certificato medico di non trasportabilità da presentare all’udienza. Ove la persona interessata non compaia il Giudice rinvierà la decisione e fisserà nuova udienza per l’esame.

Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale accoglie o rigetta l’istanza di nomina di amministratore di sostegno,  nomina l’ADS e fissa la data del relativo giuramento, se trattasi di persona diversa da quelle presenti in udienza.

Effetti

Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno.

Lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in un secondo momento.

La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

Doveri dell'amministratore di sostegno

Con il giuramento l’amministratore di sostegno si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza (prima del giuramento non può esercitare le funzioni); nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario ed informarlo delle decisioni che intende prendere, relazionando, in caso di dissenso, il Giudice Tutelare.

Appena nominato l’amministratore dovrà fare un elenco dei beni di maggior valore del beneficiario (mobili, quadri, oggetti preziosi, immobili), che presenterà al primo rendiconto (v. punto che segue).

Ogni anno, decorrente dal giorno del giuramento, l’amministratore deve depositare presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione ovvero presso  gli Sportelli Territoriali per l’amministrazione di sostegno il rendiconto della gestione economica (v. modulistica) nonché una breve relazione scritta con cui  fornirà al Giudice Tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario. Alla cessazione dell’incarico (per decesso del beneficiario o per altra ragione) l’amministratore di sostegno dovrà depositare in cancelleria un rendiconto finale sul modello di quello annuale (v. modulistica) , allegando la documentazione attestante le entrate e le uscite e l’estratto conto bancario o postale.

L’amministratore dovrà documentare ogni spesa rilevante non ordinaria.

L’amministratore potrà erogare spese ordinarie nei limiti fissati dal Giudice nel decreto. Se il limite si rivelasse troppo basso, dovrà chiedere al Giudice un suo adeguamento prima di superarlo, oppure, per casi in cui la spesa abbia carattere eccezionale e non abituale, una specifica autorizzazione (v. modulistica)

L’amministratore deve evidenziare per iscritto, depositando la richiesta in Cancelleria, eventuali esigenze sopravvenute che rendano necessario modificare o integrare i poteri previsti nel decreto di nomina.

Se si rendesse necessario compiere atti di straordinaria amministrazione (partecipare ad atti notarili, accendere mutui, promuovere giudizi ed altro, v. art. 374 e 375 cod. civ.) e comunque quelli per cui il Giudice abbia così stabilito, l’amministratore dovrà preventivamente chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione. (v. modulistica).  N.B.: l’autorizzazione va invece richiesta al Tribunale del luogo di apertura della successione qualora si tratti della vendita di beni pervenuti al beneficiario per successione e  sia ancora in corso  la procedura di accettazione con beneficio di inventario (ad esempio quando non siano stati ancora liquidati tutti beni).

Attenzione: l’autorizzazione deve essere richiesta prima di impegnarsi con terzi (es. prima di sottoscrivere un contratto preliminare con cui si impegni a vendere, ovvero un compromesso), perché l’autorizzazione potrebbe anche essere negata e l’amministratore si troverebbe a dover rispondere dei danni.

Rapporti con istituti affini

In caso di incapacità gestionale totale, anziché un amministratore di sostegno,  si può chiedere di  nominare un tutore.

È preferibile quest’ultima soluzione qualora ci sia il rischio che il soggetto possa essere vittima di raggiri (ad esempio perché, anziché trovarsi in una casa di cura, abbia una sua autonomia e abbia possibilità di fare acquisti sconsiderati o entrare in contatto con terzi che possano approfittare di lui), oppure se si debbano gestire situazioni complesse (es. quando la persona è titolare di una impresa).

La nomina del tutore presuppone però l’attivazione di un diverso procedimento (interdizione), per il quale occorre l’assistenza di un avvocato. L’interdizione potrebbe essere dichiarata anche se, nel corso del procedimento di amministrazione di sostegno, il Giudice lo ritenesse necessario. In questo caso trasmetterà gli atti al Pubblico Ministero perché promuova il procedimento.

Situazioni di emergenza

In caso di necessità molto urgente, il Giudice Tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti immediati (art. 405 co.4) per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti.

Gratuità dell'ufficio

L’ufficio è gratuito.  Può essere però attribuita una indennità: nella relativa richiesta vanno elencate le attività svolte di tipo economico con indicazione del valore, le attività di cura del beneficiario con indicazione (se l’ads è un professionista) delle ore impiegate nello svolgimento dell’incarico e della particolare gravosità, nonché vanno elencate le  eventuali spese sostenute se non già rimborsate su autorizzazione del Giudice Tutelare.

Informazioni

È possibile ricevere informazioni, assistenza e depositare i rendiconti  relativi all’amministrazione di sostegno presso gli Sportelli Territoriali (nella pagina è possibile trovare indirizzi ed orari di apertura).

Atti riguardanti i minori sottoposti a responsabilità genitoriale

Cosa sono

Entrambi i genitori, o il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano ex lege i figli minori o nascituri.  Essi pertanto possono compiere liberamente, ossia senza bisogno di alcuna autorizzazione, atti ed attività necessari alla cura ed educazione dei figli stessi (c.d. ordinaria amministrazione).

Vi sono tuttavia atti (c.d. eccedenti l’ordinaria amministrazione) per il cui compimento il legislatore, a tutela degli interessi patrimoniali del figlio minore, ha previsto che i genitori debbano richiedere preventivamente l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Il Giudice Tutelare autorizza l’atto se valuta che esso risponda all’interesse del figlio, sia cioè necessario o  utile per il minore o il nascituro: gli atti che necessitano di tale autorizzazione sono quelli elencati nell’art. 320 c.c. . In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per vendere o ipotecare beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità, accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni o compromessi, riscuotere capitali.  Nel caso in cui sussista un conflitto di interessi, attuale o potenziale, tra il minore e uno dei genitori esercenti la responsabilità su di esso,  il figlio minore sarà rappresentato dall’altro genitore; se il conflitto sussiste tra il figlio ed entrambi i genitori (o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità) ovvero tra più figli minori soggetti alla stessa responsabilità genitoriale occorre richiedere preventivamente al Tribunale la nomina di un curatore speciale, il quale curerà gli interessi del minore in conflitto e richiederà le opportune autorizzazioni al compimento degli atti.

Il Giudice Tutelare, nell’autorizzare l’atto, determina altresì le modalità di impiego delle  somme eventualmente ricavate. Attenzione: nel caso di vendita di beni ereditari pervenuti al minore in successione e per i quali non si sia ancora conclusa la procedura di accettazione con beneficio di inventario (per esempio non siano ancora stati liquidati tutti i debiti), l’autorizzazione alla vendita del bene va richiesta non al Giudice Tutelare, ma al Tribunale (del luogo di apertura della successione) che provvede in Camera di Consiglio su  parere del Giudice Tutelare.

Normativa di riferimento

Art.320 c.c.

Art. 747 cpc

Chi può richiergli

I genitori congiuntamente o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale

Cosa serve

Nota di iscrizione a ruolo

Ricorso con relativi allegati (v.  modulistica)

Per le  richieste di autorizzazioni alla vendita di beni ereditari sono dovuti diritti di cancelleria per €. 27,00 (da pagare con PagoPA).

Come si svolge il procedimento

Occorre proporre un ricorso al Giudice Tutelare competente (che è quello del luogo in cui il minore ha la sede principale dei suoi affari ed interessi) oppure,  nel caso di vendita di beni ereditari,  al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, spiegando le ragioni che rendono l’atto necessario, utile o conveniente per il minore.

Il ricorso va depositato presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, prenotando l'accesso  online al link presente sulla HOMEPAGE, selezionando cancelleria Volontaria Giurisdizione (oppure qui), la quale rilascerà il numero di iscrizione a ruolo del procedimento.
E’ possibile seguire lo stato del proprio procedimento scaricando l' app Giustizia Civile dal proprio store,  inserendo il numero di iscrizione a ruolo del fascicolo, consegnato dalla cancelleria al momento del deposito dell’istanza, seguendo il percorso : Corte d'Appello di Milano-Tribunale di Lecco-Volontaria Giurisdizione-N° R.G. Procedimento.

Una volta verificato che il provvedimento sia stato reso, il ricorrente potrà richiedere la copia del verbale scrivendo a : ufficiocopieareacivile1.tribunale.lecco@giustizia.it .