La riabilitazione da protesti

La riabilitazione dai protesti

Cos’è/cosa serve

La riabilitazione è un provvedimento che serve a “cancellare” il protesto levato a seguito del mancato pagamento di una cambiale o di un assegno bancario. Per effetto della riabilitazione, il protesto si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto.

Normativa

Art. 17 l. 108/1996

Chi può richiederla

Il debitore che abbia adempiuto l’obbligazione di cui al titolo protestato, che abbia cioè pagato l’importo dallo stesso portato oltre agli interessi e alle spese, quando sia trascorso un anno dal levato protesto e purché in quel lasso di tempo non abbia subito ulteriori protesti

Competenza

La domanda va proposta al Presidente del Tribunale competente in base al luogo di residenza del soggetto protestato

Cosa serve

- Istanza riabilitazione dai protesti

- Nota iscrizione a ruolo riabilitazione protesto

- Documentazione giustificativa indicata in calce all’istanza

- Contributo unificato di €. 98,00 (da pagare con PagoPA)

- Diritti di cancelleria da €. 27,00 (da pagare con PagoPA)

Come si svolge il procedimento

Il soggetto interessato ad ottenere la riabilitazione deve depositare apposita istanza, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e alla documentazione giustificativa, nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione (orari di apertura della cancelleria), previo appuntamento da prenotare online al link presente sulla HOMEPAGE, selezionando cancelleria Volontaria Giurisdizione (oppure qui).

Se a richiedere la riabilitazione è una società, l’istanza deve essere proposta dal suo legale rappresentante (anche in proprio, se trattasi di società di persone).

La cancelleria iscrive a ruolo il procedimento e rilascia il relativo numero attraverso il quale è possibile seguire lo stato del proprio procedimento (scaricando l' app Giustizia Civile dal proprio store,  inserendo il numero di iscrizione a ruolo del fascicolo, consegnato dalla cancelleria al momento del deposito dell’istanza, seguendo il percorso : Corte d'Appello di Milano-Tribunale di Lecco-Volontaria Giurisdizione-N° R.G. Procedimento).

Il Presidente del Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, accoglie l’istanza proposta e concede la riabilitazione.  In caso di documentazione incompleta o in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, invita il ricorrente ad integrare la documentazione prodotta oppure rigetta il ricorso.

Avverso il provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di riabilitazione è possibile proporre opposizione avanti la Corte di Appello competente entro 30 giorni  decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di diniego o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione nel Bollettino dei  protesti cambiari

Per i soli protesti levati nella Provincia di Lecco:

il provvedimento che accorda la riabilitazione viene  trasmesso direttamente dal Tribunale  alla Camera di Commercio di Lecco senza bisogno che l’utente si rechi in Cancelleria per richiederne copia conforme. La Camera di Commercio procederà poi, tempestivamente, alla pubblicazione del decreto del Presidente del Tribunale nel Registro Informatico dei Protesti.

L’utente, trascorso qualche giorno dall’emissione del provvedimento, dovrà recarsi presso la Camera di Commercio di Lecco per richiedere la definitiva cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti

Per i protesti levati al di fuori della Provincia di Lecco:

l’utente dovrà richiedere copia autentica del provvedimento inoltrando mail  a ufficiocopieareacivile1.tribunale.lecco@giustizia.it  da consegnare  alla competente Camera di Commercio per la  pubblicazione del decreto di riabilitazione e  la definitiva  cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti.

n.b. Decorso il termine di 5 anni dal protesto questo viene  comunque cancellato dal Bollettino dei protesti.

Successioni

Successioni

Cos'è

Al momento della morte di una persona si apre la sua successione (art.456 cod.civ.), la quale può essere testamentaria (qualora il defunto abbia  disposto delle sue ultime volontà con testamento) oppure legittima (qualora, mancando in tutto o in parte un testamento, l’eredità si devolva per legge).

In caso di successione legittima, chiamati all’eredità sono il coniuge, i discendenti (legittimi, naturali, adottivi), gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti entro il sesto grado e, in mancanza, lo Stato. Il coniuge e i parenti di grado più vicino escludono quelli di grado più lontano.  Il codice civile (artt.565 e segg. c.c.) stabilisce poi se e  quando detti chiamati concorrano tra loro e la quota spettante a ciascuno. Nella successione legittima opera poi l’istituto della rappresentazione, la quale fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare l’eredità. La rappresentazione ha luogo a favore dei discendenti dei figli del defunto e dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del medesimo. La rappresentazione opera anche nella successione testamentaria ma solo quando il testatore non abbia provveduto alla nomina di un “sostituto” e sempre che non si tratti di diritti di natura personale.  La successione testamentaria non può ledere i diritti successori che la legge riconosce a favore dei c.d. legittimari (coniuge, figli legittimi e naturali, ascendenti legittimi: art. 536 c.c.), ai quali, quindi, spetta una quota dell’eredità a prescindere dalla volontà del de cuius. Pertanto, il soggetto che decida di fare testamento può disporre liberamente dei suoi beni solo per la quota c.d. disponibile (variabile in relazione alla qualità e al numero dei legittimari):  nel caso di lesione della quota c.d. di “legittima”, gli aventi diritto (ossia i legittimari) potranno chiedere la c.d. riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate in vita dal de cuius   eccedenti la quota disponibile ed essere reintegrati così nei loro diritti.

Sia gli eredi legittimi che quelli testamentari possono accettare puramente e  semplicemente l’eredità, rinunziare ad essa oppure accettare con beneficio di inventario (artt. 470-527 c.c). I minori e i soggetti sottoposti a tutela o curatela possono accettare l’eredità – previa autorizzazione del Giudice Tutelare – solo con beneficio di inventario;  con la stessa modalità possono accettare l’eredità anche le associazioni e gli enti, pur se non riconosciuti (con l’esclusione delle società). Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni,   ma chiunque vi abbia interesse può chiedere al giudice competente la fissazione di un termine (art. 481 c.c.) entro il quale il chiamato all’eredità deve dichiarare se accetta o rinunzia all’eredità.

L’accettazione pura e semplice

L’accettazione pura e semplice può essere espressa - quando, con atto pubblico o con scrittura privata, il chiamato all’eredità dichiari di accettarla o assume il nome di erede - oppure tacita - quando il chiamato compia un atto che presuppone la sua qualità di erede. La dichiarazione di accettazione non può essere sottoposta a termini o condizioni e non può essere parziale.

Con l’accettazione pura e semplice l’erede subentra in tutti i rapporti, sia attivi che passivi, facenti capo al de cuius ed è tenuto perciò a pagare i debiti ereditari anche quando superino il valore dei beni ereditati.

L’accettazione con beneficio di inventario

L’accettazione con beneficio di inventario ha invece lo scopo di evitare la confusione dei due patrimoni, che restano perciò separati: l’effetto più importante è che l’erede risponderà dei debiti ereditari e dei legati solo nei limiti dell’attivo ereditario. La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario dei beni alla cui redazione provvede un notaio o un cancelliere nominato dal tribunale
(v. sezione dedicata). Se però il chiamato è nel possesso dei beni ereditari l’inventario va fatto nel termine di tre mesi dall’avvenuta accettazione o dalla notizia della devoluzione dell’eredità. Trascorso tale termine il chiamato è considerato erede puro e semplice (art.485 c.c.).

La rinunzia

E’ possibile rinunziare all’eredità entro lo stesso termine decennale di prescrizione del diritto di accettare. Tuttavia, poiché il possesso di beni ereditari o il compimento di atti di pertinenza dell’erede (esempio riscossione dei crediti, pagamento di debiti, godimento di beni ereditari etc) implica accettazione (tacita) dell’eredità, non può più rinunziare chi abbia precedentemente compiuto uno di detti atti.  La rinunzia all’eredità può essere revocata se il diritto di accettare l’eredità non si sia prescritto e se l’eredità non sia stata accettata da altri chiamati.

La rinunzia e l’accettazione con beneficio di inventario sono  necessariamente espresse: le relative dichiarazioni possono essere rese davanti ad un notaio o ad un cancelliere del Tribunale competente che raccoglierà e verbalizzerà la dichiarazione e la inserirà nel registro delle successioni del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

L’accettazione (con beneficio di inventario) o la rinunzia nell’interesse di minori, interdetti, inabilitati o soggetti che beneficiano dell’amministrazione di sostegno devono essere preventivamente autorizzate dal Giudice Tutelare (v.modulistica nelle relative sezioni)

L’eredità giacente

Quando il o i chiamati all’eredità non sono noti o comunque non hanno ancora accettato l’eredità e non sono nel possesso di beni ereditari, può essere nominato, su istanza di chiunque vi abbia interesse o anche di ufficio,  un curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.) il quale provvede all’inventario dell’eredità, alla gestione del patrimonio ereditario, a promuovere ed esercitare le ragioni dell’eredità e, previa autorizzazione del Tribunale, anche al pagamento dei debiti ereditari e dei legati. Il curatore resta in carica sino a quando gli eredi non abbiano accettato.

L’esecutore testamentario

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari (art. 700 c.c..)  che avranno il compito di curare l’ esecuzione alle disposizioni di ultima volontà del testatore. Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni. Possono essere nominati anche un erede o un legatario.

L’esecutore testamentario amministra come un buon padre di famiglia i beni ereditari, dei quali prende possesso per un periodo non superiore ad un anno decorrente dalla data di accettazione, salvo che il Tribunale non ne prolunghi la durata per un altro anno. Egli può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio ereditario che si dovessero rendere utili o necessari e, previa autorizzazione del Tribunale sentiti gli eredi, può altresì procedere alla vendita dei beni ereditari. Deve consegnare all’erede che ne faccia richiesta i beni dell’eredità che non siano necessari all’esercizio del suo ufficio e deve rendere il conto della gestione al termine della stessa nonché, qualora si prolunghi, spirato l’anno dalla morte del testatore. Egli è tenuto al risarcimento dei danni nei confronti degli eredi e dei legatari in caso di colpa. L’Ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito ma il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità. L’esecutore testamentario deve accettare o rinunziare alla carica con dichiarazione da farsi avanti il cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Normativa

Artt. 456 - 768 c.c.

Competenza

E’ competente il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione ossia quello dell’ultimo domicilio del defunto

Rinunzia ed accettazione con beneficio di inventario rese davanti al cancelliere: come si svolge

La verbalizzazione della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario e della rinunzia all’eredità si effettuano solo su appuntamento da prenotare online al link presente sulla HOMEPAGE, selezionando cancelleria Volontaria Giurisdizione (oppure qui).

Due giorni prima della data fissata l’utente dovrà anticipare  all'indirizzo mail volontaria.tribunale.lecco@giustizia.it  il file in formato word  già compilato e completo di tutte le indicazioni
(v. modulistica). Il mancato invio del file comporterà la cancellazione dell’appuntamento. La cancelleria provvede all’iscrizione della dichiarazione nel registro delle successioni e rilascia il relativo numero. La copia del verbale potrà essere rilasciata una volta completate le formalità della registrazione (da verificare tramite l'app Giustizia Civile) previa richiesta da inviarsi via mail a : ufficiocopieareacivile1.tribunale.lecco@giustizia.it .

Accettazione e rinunzia alla carica di esecutore testamentario: come si svolge

La verbalizzazione della dichiarazione di accettazione o di rinunzia alla carica di esecutore testamentario si effettua solo su appuntamento da prenotare online al link presente sulla HOMEPAGE, selezionando cancelleria Volontaria Giurisdizione (oppure qui).

Due giorni prima della data fissata l’utente dovrà anticipare  all'indirizzo mail volontaria.tribunale.lecco@giustizia.it  il file in formato word  già compilato e completo di tutte le indicazioni
(v. modulistica). Il mancato invio del file comporterà la cancellazione dell’appuntamento. La cancelleria provvede all’iscrizione della dichiarazione nel registro delle successioni e rilascia il relativo numero. La copia del verbale potrà essere rilasciata una volta completate le formalità della registrazione per la sola accettazione (da verificare tramite l'app Giustizia Civile) previa richiesta da inviarsi via mail a : ufficiocopieareacivile1.tribunale.lecco@giustizia.it .

Cosa serve

Il giorno e l’ora concordati l’utente dovrà presentarsi personalmente in cancelleria con  copia dei documenti di identità  e dei  codici fiscali del o dei  comparenti e del defunto, certificato di morte e:

Per l’accettazione con beneficio di inventario:

- n.2 marche da €. 16,00
- diritti di cancelleria da €. 11,80 ( da pagare tramite PagoPA)
- F 24 per l'importo di €.294,00 per spese trascrizione (il relativo  pagamento va però effettuato dopo la dichiarazione)
- F 24 per l'importo di €. 200,00 per spese di registrazione (il pagamento può essere effettuato anche prima della dichiarazione)

Per la rinunzia all’eredità

- n.1 marca da €. 16,00
- F 24 per l’importo di €.200,00 (il relativo pagamento può essere effettuato anche prima della dichiarazione)

Per l’accettazione o la rinunzia alla carica di esecutore testamentario:

- copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento
- n.1 marca da €.16,00
- e, per la sola accettazione della carica di esecutore testamentario,  F24 per l’importo di €.200,00 (il relativo versamento può essere effettuato anche prima della dichiarazione)

Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e dei Periti

Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio

CONSULTA L'ALBO NAZIONALE CTU E PERITI

Cos’è

Il Consulente Tecnico d’Ufficio  e il Perito sono ausiliari del giudice al quale forniscono, su richiesta ed  indicazione del giudice stesso, le informazioni di carattere tecnico o specialistico di cui necessitano ai fini della decisione di un procedimento giudiziario,  rispettivamente in materia civile e penale.

Coloro che, in possesso di particolari competenze professionali o tecniche, vogliano svolgere l’attività di consulente tecnico del giudice e/o di perito devono presentare  apposita domanda di iscrizione all’ Albo tenuto presso il Tribunale nella cui circoscrizione si ha la residenza ovvero il domicilio professionale.

L’Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e le decisioni relative all’iscrizione  o alla cancellazione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e del quale fanno parte il Procuratore della Repubblica, il rappresentante dell’Ordine professionale ovvero della Camera di Commercio. Il Presidente e il Comitato così composto esercitano altresì l’attività di vigilanza sugli iscritti all’Albo e possono promuovere procedimenti disciplinari nei confronti di coloro che non abbiano adempiuto agli obblighi assunti.

E’ possibile essere iscritti all’ Albo tenuto presso un solo Tribunale.

Normativa

  • Art. 61 Codice di Procedura Civile
  • Artt. 13 e segg. disp.att. Codice di Procedura Civile così come modificato dal Dlgs. 149 /2022
  • Art. 67 disp.att. Codice di Procedura Penale (per i periti in materia penale)
  • Art. 7 D.M. n. 44 del 21-02-2011- Processo Civile telematico
  • DM 109/2023(Albo Nazionale CTU)

 

Chi può richiederla: requisiti

Per richiedere l’iscrizione all’Albo dei C.T.U. o dei Periti tenuto dal Tribunale di Lecco è necessario:

- avere una competenza tecnica in una determinata materia;

- avere una condotta morale e politica specchiata;

- avere la residenza o il domicilio professionale nel Circondario del Tribunale di Lecco;

- essere iscritto da almeno 5 anni ad un ordine professionale ovvero, per coloro che appartengano a categorie non organizzate in ordini o collegi professionali, all’Elenco dei Periti e degli Esperti tenuto dalla locale Camera di Commercio.

Il richiedente  che intenda iscriversi sia all’Albo dei Consulenti Tecnici (settore civile) che all’Albo dei Periti (settore penale) deve presentare due distinte domande con relativi allegati.

Nell’ambito del medesimo Albo l’aspirante può essere iscritto in più categorie o settori di specializzazione, se in possesso dei requisiti richiesti.

 

Come

Le  domande d’iscrizione all’Albo possono essere presentate sul portale tra il 1° marzo ed il 30 aprile e tra il 1° settembre ed il 31 ottobre di ciascun anno.

Solo per i Periti già iscritti all'Albo è stato prorogato il termine per la presentazione online fino al 2 giugno 2024. Successivamente a tale data, sarà possibile depositare solo  domande di nuova iscrizione.

Per la richiesta di iscrizione sia all’albo dei CTU che  all’albo dei Periti vanno compilate due pratiche distinte sul portale dell’ Albo nazionale CTU  e Periti.

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.M. 109/2023 il Comitato verifica la veridicità delle dichiarazioni, e a tal fine procede ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci è motivo di rigetto della domanda di iscrizione. 

I Consulenti Tecnici d’Ufficio sono tenuti ad iscriversi al Registro Generale degli Indirizzi elettronici (Reginde) per poter procedere alla consultazione e al deposito in via telematica di atti, istanze e relazioni scritte relativi al processo in cui hanno assunto la veste di ausiliari del giudice.

L’iscrizione al Reginde dovrà essere curata esclusivamente dal professionista interessato con le modalità indicate sul sito del Ministero della Giustizia alla pagina Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

Come si svolge il procedimento

Le domande di iscrizione all’Albo dei CTU e all’Albo dei periti vengono esaminate, anche alla luce delle informazioni acquisite dalla cancelleria,  nel corso di una riunione del Comitato per la tenuta dell’Albo, che si tiene normalmente due volte all’anno.

Il Comitato, qualora ritenga sussistenti i requisiti professionali e morali necessari, delibera la iscrizione all’Albo del richiedente; in caso contrario rigetta la domanda ovvero ne sospende la valutazione in attesa di acquisire ulteriori informazioni o di effettuare ulteriori verifiche. Nella stessa sede vengono altresì deliberate le cancellazioni dall’albo eventualmente richieste oppure conseguenti all’accertamento della perdita dei requisiti.

Nota Bene per i CTU

La comunicazione della nomina in un procedimento da parte del giudice-  con la conseguente convocazione per un’udienza nella quale il CTU / Perito nominato dovrà rendere il prescritto giuramento - sarà effettuata dalla competente cancelleria solo ed esclusivamente tramite posta elettronica certificata P.E.C. (art.16 D.L. 179/2012 conv. con la L. 221/2012). Le successive comunicazioni che dovessero rendersi necessarie (richieste del CTU, deposito perizie, richieste di proroghe, differimenti udienze, liquidazioni, etc) dovranno essere effettuate tramite piattaforma telematica.

Gli iscritti all’Albo dei CTU  e all’Albo dei Periti sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei propri dati nonché, ovviamente, la cessazione dell’attività o l’iscrizione ad altro Albo, tramite PEC all’indirizzo: prot.tribunale.lecco@giustiziacert.it .

 

 

Atto notorio

Atto Notorio

In alcuni casi particolari è possibile provare determinati fatti, stati o qualità personali con una dichiarazione resa sotto giuramento da due testimoni (muniti di documento valido di identità) davanti a un Pubblico Ufficiale.

I testimoni non devono essere né parenti né soggetti interessati all’atto.

Qualora si tratti di successione testamentaria è necessario esibire il verbale di pubblicazione del testamento.
In ogni caso, per gli atti notori ad uso successorio, è necessario essere a conoscenza delle generalità complete del defunto e degli eredi.

La competenza del Tribunale si determina in base alla residenza del richiedente o all’ultimo domicilio del defunto

E' necessario fissare un appuntamento recandosi presso l'Ufficio del Giudice di Pace in Corso Promessi Sposi n°27/C

Si richiede:

marca da bollo da euro 16,00
documento di riconoscimento valido del richiedente (in copia);
documento di riconoscimento valido di due testimoni (non interessati all’atto e non parenti (in copia);
dati anagrafici degli eredi o documenti di riconoscimento (in copia);
copia del certificato di morte del de cuius con indicazione dell’ultima residenza in vita;
fotocopia del verbale pubblicazione testamento (nel caso il defunto abbia lasciato testamento);

Per il rilascio di copia autentica:

marca da bollo da euro 16,00

marca diritti di cancelleria da euro 10,62

senza urgenza (dopo tre giorni dalla richiesta)

Non è necessaria la presenza di tutti gli eredi, ma del solo richiedente.

Gli atti notori possono essere redatti anche presso i notai.

 

Asseverazioni Perizie e Traduzioni

Asseverazioni Perizie e Traduzioni

Il servizio delle "asseverazioni" è tenuto presso il Giudice di Pace del Tribunale con il seguente orario:

martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Come si procede

Il perito che ha redatto l’elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere e firmare un apposito verbale dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l’incarico affidatogli. Non esiste una competenza territoriale e il giuramento può essere effettuato in qualunque Tribunale su tutto il territorio nazionale.
Non è necessario che il perito e il traduttore siano iscritti ad apposito albo professionale (che, tra l'altro, per i traduttori non esiste).

La perizia e la traduzione asseverata devono riportare nell’ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del perito e/o del traduttore; la data va riportata anche sul modulo di giuramento.

Regime fiscale

1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate (ogni pagina non può avere più di 25 righe), 1 marca da bollo da € 16,00 sul verbale di asseverazione;

per gli allegati : 1 marca da € 2 ogni allegato.

Sono esenti da marche gli atti relativi a:

separazioni e divorzi
adozioni
processo del lavoro

Se la perizia o la traduzione devono essere trasmesse all’estero è necessario legalizzare la firma del cancelliere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale – quarto piano Front-Office.

Documenti

Documento d’identità del perito o traduttore
Perizia o Documento (in originale o copia autentica) oggetto di traduzione.
Normativa di riferimento: art. 5 R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366
Verbale di asseverazione traduzioni presso il Giudice di Pace di Lecco
Verbale di asseverazione perizie presso Giudice di Pace di Lecco

Ammortamento di buoni fruttiferi e libretti di risparmio – (artt. 1 e ss. L. 30/7/1951, n. 948)

COS’E’

L’ammortamento di buoni fruttiferi, libretti di risparmio nominativi e al portatore, polizze, certificati o altri documenti nominativi o al portatore, rappresentativi di titoli o valori depositati presso aziende di credito legalmente esistenti e autorizzate è una procedura volta a privare di validità verso terzi il titolo in caso di distruzione, sottrazione e smarrimento al fine di ottenerne il duplicato o il pagamento.

SOGGETTI LEGITTIMATI

Se il titolo è rappresentato da un buono fruttifero o da un libretto di risparmio nominativo, l’intestatario o chiunque dimostri di averne diritto.

Se si tratta di libretti di risparmio o di deposito al portatore il soggetto legittimato è il possessore.

PROCEDURA

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi o di libretti di risparmio nominativi, l’intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all’Istituto emittente presso Io stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile.

Tale denuncia deve contenere ogni estremo idoneo ad identificare il buono o il libretto, a stabilire le circostanze della perdita, e, se fatta da persona diversa dall’intestatario, tutte le notizie utili a legittimare il diritto del denunciante.

Ricevuta la denuncia l’istituto emittente appone, mediante affissione nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell’istituto emittente presso il quale il buono o il libretto è pagabile, un avviso in cui diffida l’ignoto detentore a farne consegna all’istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, con avvertenza che, in difetto di opposizione entro il predetto termine, il buono o il libretto sarà considerato inefficace.

Se nei predetti 90 giorni non viene presentata opposizione oppure il titolo non viene recuperato o rinvenuto, il denunciante ha il diritto di ottenere dall’istituto emittente il rilascio del duplicato.

L’opposizione deve essere proposta davanti all’autorità giudiziaria, competente per valore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell’istituto emittente presso il quale il buono o libretto è pagabile, con citazione da notificarsi all’istituto, presso lo stabilimento predetto, ed a chi ha presentato la denuncia. L’opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dallo stesso istituto emittente, non è ammissibile senza il deposito del buono o libretto presso la cancelleria. Se l’opposizione del detentore è respinta, il buono o libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al denunciante dopo che la relativa sentenza è passata in cosa giudicata.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, il possessore, oltre alla denuncia all’istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il libretto è pagabile (indicando possibilmente il numero, l’eventuale intestazione e la somma iscritta a credito, unitamente a quelle altre notizie, le quali possano contribuire ad identificare il libretto, a legittimare il diritto del denunciante ed a stabilire le circostanze della perdita) deve, entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia stessa, presentare un ricorso al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento ove è pagabile il libretto, corredato da tutte le prove che dimostrino il suo possesso del libretto in oggetto. Una copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa, a cura del ricorrente, all’istituto emittente, presso lo stabilimento ove il libretto è pagabile, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in caso contrario, l’annotazione di fermo si ha per non avvenuta.

Una volta ritenuti attendibili i fatti esposti e convincenti le prove addotte, il Presidente emette un decreto con cui pronuncia l’inefficacia del libretto e autorizza l’istituto emittente a rilasciarne un duplicato. II ricorrente deve notificare il decreto all’istituto emittente presso lo stabilimento ove il libretto è pagabile. Dopo il decorso del termine per l’opposizione (90 giorni) munito di una certificazione della cancelleria attestante la circostanza l’interessato potrà rivolgersi alla banca per ottenere il duplicato del titolo.

PER IL RILASCIO DI COPIA AUTENTICA DEL PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE: n. 2 marche diritti di cancelleria da euro 10.62 senza urgenza (con urgenza il triplo = euro 31,86)

PER IL RILASCIO NEL   CERTIFICATO DI NON OPPOSIZIONE euro 3.54 in marche da bollo (con urgenza – entro il terzo giorno- il triplo). N.B.: la presente richiesta di certificato deve essere depositata presso l’Ufficio del Ruolo Generale Civile soltanto DOPO, che siano trascorsi 10 qiorni (termine previsto dall’art. 165 c.p.c. per la costituzione dell’attore) dalla scadenza del termine indicato nel provvedimento del Presidente.

Ammortamento della cambiale – (artt. 89 e ss. r.d. 14/12/1933, n. 1669)

COS’E’

L’ammortamento di una cambiale è la procedura volta a privare di validità verso terzi il titolo sottratto, smarrito o distrutto assicurandone il pagamento al proprietario dello stesso.

SOGGETTI LEGITTIMATI

Può richiederlo il portatore della cambiale.

PROCEDURA

Occorre farne denuncia al trattario (colui che riceve l’ordine di pagare) e chiedere l’ammortamento del titolo con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui la cambiale è pagabile.

II ricorso deve indicare i requisiti della cambiale e, se si tratta di cambiale in bianco, quelli sufficienti per identificarla.

Premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, il presidente del Tribunale, con decreto, pronuncia, nel più breve tempo possibile, l’ammortamento e ne autorizza il pagamento:

  • se la cambiale è scaduta o è a vista, dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale;
  • se non è ancora scaduta, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, se questa sia successiva alla detta pubblicazione, purchè nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.

Il decreto di ammortamento deve essere notificato dal ricorrente al trattario e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Nonostante la denuncia, il pagamento della cambiale al detentore prima della notifica del decreto, libera il debitore.

Durante il suddetto termine, il ricorrente può esercitare tutti gli atti volti alla conservazione dei suoi diritti; se la cambiale è pagabile a vista oppure scaduta il ricorrente può esigerne il pagamento su cauzione oppure il deposito giudiziario della somma.

Con l’ammortamento si estingue ogni diritto derivante dalla cambiale ammortizzata: tuttavia non vengono pregiudicate le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l’ammortamento.

Il detentore può proporre opposizione al decreto con citazione che deve essere notificata al ricorrente e al trattario. Se non viene proposta opposizione o essa viene rigettata con sentenza definitiva, la cambiale perde ogni efficacia.

Colui che ha ottenuto l’ammortamento può, presentando il relativo decreto e un certificato del cancelliere del Tribunale comprovante la non interposta opposizione o la sentenza definitiva di rigetto di essa (sentenza che non accoglie l’opposizione), esigere il pagamento oppure, trattandosi di cambiale in bianco o non ancora scaduta , un duplicato.

Ammortamento di assegni – (artt. 69 e ss. r.d. 21/12/1933, n. 1736)

COS’E’

L’ammortamento di assegni è la procedura volta a privare di validità verso terzi l’assegno, assicurandone il pagamento al proprietario dello stesso.

Può essere richiesto ammortamento in caso di: smarrimento – sottrazione – distruzione.

SOGGETTI LEGITTIMATI

Se si tratta di assegno bancario l’ammortamento può essere chiesto solo dal beneficiario dell’assegno (cioè da colui a favore del quale l’assegno è intestato).

Se si tratta di assegno circolare l’ammortamento può essere chiesto sia dal beneficiario che dall’istituto emittente.

In caso di assegno bancario emesso con la clausola “non trasferibile” non è prevista alcuna procedura di ammortamento ma il prenditore (persona a cui l’assegno deve essere pagato) ha diritto di ottenere, a proprie spese, un duplicato denunciando la perdita al trattario (colui che riceve l’ordine di pagare: la banca) e al traente (colui che sottoscrive l’assegno).

PROCEDURA

In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del titolo se ne può fare denuncia al trattario (banca) e chiedere l’ammortamento con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui l’assegno bancario è pagabile e, nel caso di assegno circolare, del luogo in cui vi sia uno stabilimento dell’istituto che ha emesso il titolo.

Il ricorrente deve menzionare, nel ricorso, i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titoli in bianco, quelli sufficienti ad identificarlo.

II Presidente del Tribunale, svolti gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve tempo possibile un decreto con cui pronuncia l’ammortamento e autorizza il pagamento dell’assegno trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Durante tale termine il ricorrente può esercitare tutti gli atti volti a conservare i suoi diritti e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigere il pagamento dell’assegno mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.

Contro il decreto di ammortamento il detentore può proporre opposizione, con atto di citazione da notificarsi al ricorrente, al trattario e al traente.

Se, trascorso il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammortamento nella Gazzetta Ufficiale, l’opposizione non viene proposta o viene rigettata con sentenza definitiva, l’assegno bancario perde efficacia.

Su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del Tribunale comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva di rigetto dell’opposizione, (sentenza che non accoglie l’opposizione e contro la quale non è più possibile proporre impugnazione), chi ha ottenuto l’ammortamento può esigere il pagamento dell’assegno.

Ammortamento – informazioni

Procedura di ammortamento e fac-simile istanza

La procedura di ammortamento dei titoli smarriti permette al legittimo titolare di ottenerne il duplicato. Tale procedura ha l'effetto di rendere inefficace il titolo smarrito evitando che terzi non autorizzati possano incassarlo.

La  Domanda deve essere presentata presso:
cancelleria volontaria piano primo, stanza n. 106

 

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