E’ la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto in alcuni casi particolari.
L’art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come modificato dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha stabilito come regola generale quella dell’assenso, limitando la necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare ai casi in cui l’assenso manchi.
Quindi l’autorizzazione è necessaria:
- per il passaporto del genitore di figli minori al quale manchi l’assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni di filiazione legittima sia per quella naturale);
- per il passaporto del minorenne, quando manchi l’assenso di entrambi i genitori (sia per le situazioni di filiazione legittima sia per quella naturale)
- per il passaporto di persone sottoposte a potestà tutoria prive dell’assenso della persona che la esercita.
E’ competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.
Domanda in carta semplice, allegando:
- verbale di separazione, decreto omologazione, sentenza di separazione o divorzio
- stato di famiglia
- ogni documentazione da cui risulti l’impossibilità di acquisire il consenso
(es. certificato irreperibilità)
Contributo unificato 85 euro - esente se riguarda solo il minore;
Sempre: 8,00 euro per diritti di iscrizione a ruolo.
L'istanza deve essere depositata presso:
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – primo piano - stanza 106;